Sentenza del 23/10/2015 n. 21598 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero di un credito d’imposta per l’incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati, previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000, per assunzioni effettuate nel periodo 2003-2006, per complessivi 387.625 euro. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il beneficio fosse soggetto alla regola europea de minimis e al relativo limite quantitativo, mentre la società riteneva che il credito costituisse un incentivo all’occupazione non qualificabile come aiuto di Stato e quindi non soggetto a tale limite.
La decisione
La Cassazione ha accolto le censure dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR secondo cui il credito non sarebbe stato un aiuto di Stato. L’incentivo produce infatti effetti diretti sul bilancio dell’impresa ed è concesso all’impresa, non al lavoratore; pertanto è soggetto ai limiti e alle condizioni previsti dalla normativa nazionale e dalla regola de minimis. La sentenza di merito è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della società. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis [...] e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.
Il credito d’imposta per l’incremento occupazionale è soggetto alla regola de minimis e a un limite quantitativo complessivo nel triennio.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
Ha mantenuto ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni della legge n. 388 del 2000, art. 7.
La disciplina successiva degli incentivi alle assunzioni non ha eliminato il limite de minimis previsto dalla normativa precedente.
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06
Individua il regime de minimis applicabile agli aiuti di Stato di importo ridotto, richiamato dalla legge nazionale come limite alla fruizione del credito.
Articoli 87 e 88 del Trattato CE, oggi articoli 107 e 108 TFUE
Gli incentivi concessi alle imprese possono costituire aiuti di Stato e sono soggetti alle regole europee di compatibilità; il regime de minimis opera come eccezione per gli aiuti inferiori alla soglia prevista.
Regolamenti CE n. 69/2001 e n. 2204/2002
La successione dei regolamenti europei non consente di ritenere inesistente il limite quantitativo previsto dalla normativa nazionale che richiama espressamente il regime de minimis.
Massime di principio
- Un credito o incentivo fiscale concesso direttamente a un’impresa e idoneo a ridurne i costi può essere qualificato sostanzialmente come aiuto di Stato, anche se è finalizzato a tutelare lavoratori svantaggiati o a promuovere l’occupazione.
- Quando la legge nazionale richiama espressamente il regime de minimis, il beneficio deve essere calcolato verificando il limite complessivo applicabile nel relativo periodo triennale e considerando anche eventuali altri aiuti cumulabili.
- La finalità sociale o occupazionale dell’incentivo non elimina automaticamente i limiti quantitativi previsti dalla normativa nazionale ed europea.
- La verifica del diritto al beneficio deve essere effettuata sulla base della disciplina vigente per il periodo interessato e delle condizioni espressamente stabilite dal legislatore.
- Il superamento del limite de minimis può giustificare il riconoscimento solo parziale o il rigetto della richiesta di credito, anche quando le assunzioni e gli altri requisiti sostanziali risultino effettivamente realizzati.
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