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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00848/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la manifesta illogicità della motivazione per aver basato la condanna su dichiarazioni rese da un concorrente nel reato (Spallino) alla polizia giudiziaria senza le garanzie previste per la tutela dal rischio di autoincriminazione e senza riscontri esterni; deduceva l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni (art. 63, comma 2 c.p.p.) e lamentava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 192, comma 3, e 533 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e che le risultanze decisionali si fondassero su testimonianze e documentazione acquisite nel contraddittorio, sicché le dichiarazioni dello Spallino non hanno inciso sulla ricostruzione dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato la carenza di specificità del motivo di cassazione (ripetizione delle censure già dedotte in appello) e la mancata prova di resistenza (assenza di indicazione dell'incidenza che l'espunzione delle dichiarazioni avrebbe sull'idoneità probatoria complessiva). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile è stata rigettata perché limitata a nude conclusioni scritte senza apporto argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione è dedotta dal ricorrente, ma la Corte ritiene che la motivazione del giudice di merito sia stata congrua e logica, quindi la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione relativa alla valutazione della prova dichiarativa; la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni nel contesto probatorio complessivo rilevando che esse erano confermative di elementi già emersi altrove.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma sul contenuto della motivazione della sentenza: invocata dal ricorrente per lamentare illogicità, ma la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione puntuale e logica.

  • art. 63, comma 2 c.p.p.

    Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza garanzie a soggetti coinvolti nei fatti. La Corte ha osservato che la sanzione dell'inutilizzabilità è diretta agli effetti 'contra se' delle dichiarazioni non assistite, non necessariamente precludendo ogni utilizzo nel giudizio se le dichiarazioni acquisite nel contraddittorio e la documentazione consonante sono sufficienti.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiede specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha richiamato questo criterio per dichiarare inammissibile il ricorso che riproduceva pedissequamente le censure già esaminate e disattese dal giudice del merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da un concorrente nel reato senza le garanzie previste possono essere inutilizzabili 'contra se', ma il loro valore probatorio erga alios va valutato nel contesto: se, al momento dell'escussione in contraddittorio, non sussisteva quadro indiziario serio a carico del dichiarante, tali dichiarazioni possono essere considerate confermative di elementi già acquisiti e non determinanti per l'eventuale condanna.
  • L'attribuzione al dichiarante della qualità di imputato o di teste è valutazione di merito e, se congruamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.
  • Un motivo di cassazione che si limiti a ripetere le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice del merito è aspecifico e soggetto a inammissibilità per violazione dell'art. 581 c.p.p.; è necessaria una critica puntuale e nuova rispetto alla motivazione impugnata.
  • Chi contesta l'utilizzabilità di una prova deve indicare la 'prova di resistenza': dimostrare cioè quale sarebbe l'effetto dell'espunzione dell'elemento illegittimo sulla tenuta complessiva della prova, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La parte civile che in cassazione si limiti a conclusioni scritte non argomentate non ha diritto alla liquidazione delle spese sostenute nel grado; è richiesto un apporto concreto e motivato alla decisione.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa nella determinazione della causa, la Corte può irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende oltre alla condanna alle spese.

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