Sentenza n. 6828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13671/2025, resa tra le parti, che ha respinto il gravame proposto contro il provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dal Ministero dell'Interno nel procedimento K10/0965027 in data 5 agosto 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su due notizie di reato per violenza privata connesse ad attività di picchettaggio sindacale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 13671/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. Il diniego era stato motivato sulla base di due notizie di reato per violenza privata, contestata in relazione a un'attività collettiva di picchettaggio presso l'area di accesso a un polo logistico, con blocco dell'ingresso e dell'uscita degli automezzi. L'appellante ha dedotto l'illegittimità della valutazione amministrativa, evidenziando che la condotta era riconducibile all'esercizio dell'attività sindacale e non era connotata da violenza, come risultava dalle testimonianze degli autotrasportatori e dagli atti conclusivi delle indagini. Le censure sono state ricondotte, in particolare, all'eccesso di potere per inadeguatezza dell'istruttoria e irragionevolezza della decisione, poiché l'Amministrazione si sarebbe fondata sul dato formale dell'iscrizione nel registro degli indagati, senza accertare l'effettivo disvalore della condotta, ancora oggetto di indagini preliminari, né la concreta incidenza della stessa sull'integrazione dell'istante e sulla sua adesione alle regole della convivenza civile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego di cittadinanza. Il Collegio ha ritenuto accertato che si trattasse di mera attività di picchettaggio, riconducibile all'esercizio dell'attività sindacale costituzionalmente garantita, caratterizzata da condotte ostruzionistiche e di aspra contrapposizione ma non violente. Il diniego era illegittimo perché fondato sostanzialmente sul solo dato formale dell'iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati e su considerazioni astratte circa la discrezionalità ministeriale e la gravità del reato contestato, senza una concreta istruttoria e senza una valutazione individualizzata dell'effettivo disvalore della condotta. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il picchettaggio non è di per sé illecito o pericoloso, purché non sia attuato con modalità violente o minacciose, e ha ritenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto specificamente accertare e motivare le modalità aggressive eventualmente idonee a dimostrare una reale refrattarietà alle regole della convivenza civile. Ha precisato che eventuali successivi accertamenti penali più pregnanti potranno essere valutati dall'Amministrazione in sede di riedizione del potere o di autotutela. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza e del relativo potere valutativo dell'Amministrazione; tale potere deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria concreta e di una valutazione individualizzata della condotta dell'istante.
La contestazione del reato di violenza privata non consente, da sola e in presenza della mera iscrizione nel registro degli indagati, di fondare il diniego di cittadinanza senza l'accertamento concreto delle modalità della condotta e del suo effettivo disvalore.
art. 40 Cost.
Il picchettaggio rientra nel legittimo esercizio del diritto di sciopero quando non sia attuato con modalità violente o minacciose idonee a condizionare la libertà dei lavoratori non scioperanti o a mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
È richiamato in relazione all'ordinanza cautelare resa nel giudizio di appello cautelare, con la quale la Sezione aveva sollecitato il giudice di primo grado ad approfondire la questione centrale della concreta natura e rilevanza dell'attività di picchettaggio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi a procedimenti e condanne penali mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, il potere discrezionale dell'Amministrazione non può essere esercitato sulla base del solo dato formale dell'iscrizione del richiedente nel registro degli indagati, ma richiede una concreta istruttoria e una valutazione individualizzata dell'effettivo disvalore della condotta contestata e della sua incidenza sull'integrazione e sull'adesione alle regole della convivenza civile.
- La mera partecipazione a un'attività di picchettaggio sindacale non costituisce, di per sé, elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, quando non risultino modalità violente o minacciose; l'Amministrazione deve specificamente accertare e motivare le eventuali condotte aggressive idonee a dimostrare una concreta pericolosità o una refrattarietà alle regole della convivenza civile.
- Un diniego di cittadinanza fondato su contestazioni penali ancora nella fase delle indagini preliminari è illegittimo quando richiami astrattamente la gravità del reato e la discrezionalità amministrativa senza verificare le circostanze concrete del fatto, il grado di partecipazione dell'interessato e l'effettivo contenuto della condotta.
- L'annullamento del diniego per insufficienza dell'istruttoria e della motivazione non impedisce all'Amministrazione di valutare, nella riedizione del potere o in sede di autotutela rispetto al titolo eventualmente rilasciato, nuovi e più pregnanti accertamenti penali relativi alla medesima condotta.
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