Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48637/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bevilacqua era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione dal Tribunale di Parma (16/11/2018) e la condanna era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna (11/4/2022). Il ricorso in Cassazione contestava la correttezza e la completezza della motivazione dei giudici di merito, sostenendo un vizio radicale nella valutazione delle prove e nell'inquadramento giuridico del fatto. I giudici di merito avevano motivato la responsabilità evidenziando la prossimità della dimora dell'imputato al luogo del furto e il breve intervallo temporale tra il furto e il rinvenimento della refurtiva presso il rottamaio cui il ricorrente (con un complice) l'aveva consegnata, elementi indicativi, secondo i giudici, della diretta responsabilità ex art. 624 e 625 n.7 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur sussistendo profili critici nella motivazione dei giudici di merito, il vizio non poteva essere utilmente esaminato in questa sede perché era intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (il fatto era stato accertato il 19/01/2013 e nel frattempo era decorso il termine massimo di prescrizione). Sulla base dei principi delle Sezioni Unite (Tettamanti), in presenza di una causa di estinzione del reato la Cassazione non può valutare i vizi di motivazione e deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per effetto della prescrizione. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza penale impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili, riconoscendo la responsabilità a fini civili del prevenuto per la sottrazione contestata.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La ricettazione è stata l'illecito presupposto preso a riferimento; i giudici di merito hanno ritenuto sussistere gli elementi probatori per la ricettazione in considerazione della vicinanza della dimora e del breve intervallo temporale tra il furto e la consegna della refurtiva

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Richiamato quale comma/figurazione collegata agli elementi contestati; utilizzo degli indici di responsabilità tipici ai fini della configurazione di reati a contenuto patrimoniale

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) - Rv. 244275 - 01

    Principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Cassazione non può rilevare vizi di motivazione della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; sulla base di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio per prescrizione

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, non procede all'esame pieno dei vizi di motivazione e può annullare senza rinvio per effetto dell'estinzione del reato.
  • L'annullamento per prescrizione non incide necessariamente sulle statuizioni civili: la responsabilità civile può essere confermata anche quando il reato è estinto penalmente.
  • Indici quali la prossimità della dimora dell'imputato al luogo del fatto e il breve intervallo temporale tra il furto e la cessione della refurtiva possono essere ritenuti elementi probatori a favore della responsabilità per ricettazione, ma tali valutazioni possono essere sindacate dai giudici solo ove non sia intervenuta estinzione del reato.
  • La difesa che prospetti vizi di motivazione dovrebbe comunque valutare e proporre, all'occorrenza, eccezioni procedurali legate alla prescrizione, perché l'intervenuta estinzione del reato può determinare l'improcedibilità del sindacato di legittimità su questioni di merito.
  • In caso di annullamento senza rinvio per prescrizione, non sussiste l'obbligo di rinvio per rideterminare la responsabilità penale quando la causa estintiva è già intervenuta; il giudice di legittimità conclude la controversia sul piano penale ma lascia ferme le eventuali conseguenze civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.