Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla società ricorrente, intervenuta per sopravvenuta transazione tra le parti, e dell'adesione della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e non ha adottato statuizioni sulle spese di lite, anche perché la controparte non si era costituita nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite. La banca aveva eccepito la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza della domanda. Il Tribunale, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda e condannato l'istituto di credito alla restituzione di euro 35.578,76. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione della banca, aveva riformato parzialmente la decisione, rideterminando il credito della società in euro 13.770,68. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, ma prima dell'adunanza ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta transazione della lite, con adesione della controparte anche sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene prima della decisione ed è seguita dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia e transazione, la Corte non provvede sulle questioni di merito oggetto dell'impugnazione.
- Se la controparte non si è costituita nel giudizio di cassazione, la Corte può non adottare statuizioni sulle spese.
Come è indicizzato
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