Cassazione Penale, Sentenza n. 22368/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 13/09/2022, con la quale era stato rigettato il riesame avverso l'ordinanza del Gip dell'08/08/2022 che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti del Gambini per i reati indicati al capo 1 (art. 416 c.p.) e al capo 36 (art. 497-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva per violazione dell'art. 291 c.p.p.; inosservanza e violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza; inosservanza e violazione dell'art. 274 c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari; vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché, con pec del 23/12/2022, il difensore ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione in quanto la misura cautelare era stata revocata nel frattempo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non determina soccombenza né condanna alle spese quando la perdita di interesse deriva da cause sopravvenute alla proposizione dell'impugnazione (richiamo a sez. 2, n. 4452/2019, Cristallo, Rv. 274736-01).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata per le forme di procedimento seguite in Cassazione (regole procedurali speciali introdotte per il periodo emergenziale); la Corte ha proceduto secondo tale disciplina
Il ricorrente ha invocato la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva ai sensi di tale norma; la Corte non si è pronunciata sul merito della deduzione perché il ricorso è divenuto privo di interesse a seguito della revoca della misura
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte non ha esaminato la fondatezza della censura per sopravvenuta carenza di interesse
Invocato dal ricorrente in tema di esigenze cautelari; la Corte non si è pronunciata sulmerito rispetto a tali censure a causa dell'inammissibilità
sentenza sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo, Rv. 274736-01)
Richiamata come principio consolidato secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta rinuncia o carenza di interesse non comporta automaticamente soccombenza o condanna alle spese quando la causa è sopravvenuta dopo la proposizione del gravame
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata o viene meno per causa sopravvenuta prima della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse non equivale automaticamente a soccombenza e non comporta necessariamente la condanna alle spese se la causa della perdita di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
- Quando il ricorrente deduce questioni di mera rilevanza temporale (perdita di efficacia della misura, decadenze, ecc.), è essenziale comunicare tempestivamente al giudice eventuali cambiamenti di stato (es. revoca della misura) per evitare che il processo prosegua inutilmente.
- Se il giudice d'appello o di legittimità non può decidere sul merito perché l'interesse è venuto meno, le censure soggette a devoluzione (esame dei gravi indizi o delle esigenze cautelari) restano inesaminate e non producono precedenti sulle questioni di merito.
- Nelle impugnazioni cautelari è opportuno, prima di proporre o proseguire il gravame, verificare l'effettiva persistenza della misura e l'esistenza di interesse, per non incorrere in declaratorie di inammissibilità.
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