Sentenza del 03/08/2016 n. 16194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 1998, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati emersi da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Dopo l'accoglimento parziale da parte della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva determinato una percentuale di ricarico del 35%, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio e rigettato integralmente il ricorso della contribuente. In Cassazione, M.I. ha proposto tre motivi, ma li ha accompagnati da un unico quesito generico, privo di adeguati riferimenti ai fatti, alle specifiche regole di diritto asseritamente violate e, per le censure sulla motivazione, del necessario momento di sintesi.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte ha ritenuto che ciascun motivo avrebbe dovuto contenere uno specifico quesito di diritto oppure, in caso di denuncia di vizio motivazionale, un chiaro e sintetico quesito di fatto. L'unico quesito formulato dalla contribuente si limitava a chiedere genericamente l'accoglimento dei motivi e non consentiva alla Corte di individuare la regola di diritto applicabile né l'errore motivazionale denunciato. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è quindi rimasta ferma. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 700 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Prevedeva, per i ricorsi per cassazione soggetti alla sua applicazione temporale, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi fondati sull'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, e di un momento di sintesi per i motivi relativi al vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5.
La norma imponeva una specifica struttura dei motivi di ricorso: ogni censura doveva concludersi con un quesito autonomo, concreto e riferito alla controversia. La sua inosservanza comportava l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso denunciava, tra l'altro, violazioni di legge e vizi della motivazione. Per la violazione di legge era necessario formulare un quesito di diritto; per il vizio motivazionale occorreva indicare chiaramente il fatto controverso e l'errore o l'insufficienza della motivazione.
Il quesito di diritto deve essere funzionale all'eventuale enunciazione, da parte della Corte di Cassazione, di un principio di diritto applicabile anche a casi analoghi.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009. Tuttavia, la disposizione continuava ad applicarsi ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate anteriormente a tale data, come nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nei giudizi di Cassazione soggetti all'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo deve essere accompagnato da un quesito autonomo e specifico; un quesito unico e generico per più censure determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il quesito di diritto non può limitarsi a chiedere se il ricorso debba essere accolto, ma deve indicare i fatti rilevanti, la decisione impugnata e la diversa regola giuridica che si sostiene debba essere applicata.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre evidenziare in modo sintetico il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria.
- La Corte di Cassazione non può ricostruire autonomamente il quesito leggendo e integrando il contenuto del motivo: gli oneri formali del ricorso devono essere rispettati direttamente dal ricorrente.
- L'inammissibilità per difetti formali del ricorso impedisce l'esame del merito della controversia, anche quando il ricorrente contesta l'accertamento fiscale o la quantificazione dei ricavi.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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