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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14729/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta inosservanza degli artt. 22 e 30 cod. proc. pen. e degli artt. 25, comma 1, e 111 Cost. La difesa ha censurato che, nel medesimo atto in cui il P.M. ha esercitato l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio), il P.M. avrebbe impropriamente sollevato una questione di competenza territoriale. Secondo il ricorrente tale questione avrebbe dovuto essere proposta con richiesta distinta e specifica (es. decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 3, o trasmissione alla Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma 2), e non con osservazioni inserite nella richiesta di rinvio a giudizio; perciò la richiesta e la fissazione dell'udienza preliminare sarebbero "abnormi", avendo determinato un'illecita accelerazione del procedimento a discapito delle forme procedurali previste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto ristretto ed eccezionale di "abnormità" dell'atto processuale: l'abnormità può essere rilevata solo quando l'atto presenti vizi non sanabili con altri rimedi e determini una regressione o stasi tale da compromettere in modo irreversibile le situazioni soggettive delle parti. Pur rilevando che le osservazioni iniziali della richiesta di rinvio in merito alla competenza territoriale erano ultronee e irrilevanti, la Corte ha ritenuto che esse non imponessero la qualificazione dell'atto come abnorme, non essendosi verificata alcuna stasi o impossibilità di prosieguo del processo e avendo gli atti i requisiti tipici. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.) e, con valutazione equitativa e richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, è stato condannato a versare Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 22 cod. proc. pen.

    Disciplina le regole sulla competenza e gli strumenti per la sua determinazione; la Corte ha ritenuto che la corretta eccezione di competenza può seguire le forme previste dall'art. 22 ma che l'inserimento di rilievi sulla competenza nella richiesta di rinvio non determina automaticamente l'abnormità dell'atto, se non si produce stasi o danno irreparabile al procedimento.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Prevede la procedura di rimessione alla Corte di cassazione per questioni di competenza; la Corte ha ricordato che esistono strumenti specifici per risolvere i dubbi di competenza, ma la mancata adozione formale di tali strumenti non rende necessariamente abnorme l'atto processuale.

  • art. 25, comma 1 Cost.

    Principio della legalità delle fattispecie di reato e delle pene; è stato richiamato a titolo di censura costituzionale ma la Corte non ha ritenuto che la questione sollevata incidesse su tale principio.

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il giusto processo; la Corte ha valutato che i diritti di difesa e le garanzie non sono stati compromessi dalla mera presenza di osservazioni sulla competenza nella richiesta di rinvio.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità. La Corte ha utilizzato il criterio della tassatività delle cause di impugnazione/nullità per motivare l'interpretazione restrittiva della categoria dell'abnormità, riservandola ai casi in cui non vi siano altri rimedi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per motivare la decisione equitativa sul pagamento alla Cassa delle ammende e per escludere la punibilità del ricorrente per dolo nella presentazione del ricorso; la Corte di cassazione ha comunque disposto il versamento di una somma determinata equitativamente.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (più sentenze richiamate)

    La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per delineare i criteri restrittivi e i presupposti dell'abnormità dell'atto processuale: vizio non altrimenti sanabile, assenza di rimedi, stasi o regressione del procedimento e pregiudizio insanabile per le parti.

Massime di principio

  • La qualificazione di un atto come "abnorme" è eccezionale: va riservata ai casi in cui l'atto presenti vizi non sanabili con altri rimedi e determini una stasi o regressione del procedimento con danno irreparabile alle parti.
  • Osservazioni o richiami alla competenza inseriti nella richiesta di rinvio a giudizio non producono automaticamente l'abnormità dell'atto; occorre dimostrare l'effettivo impedimento alla regolare prosecuzione del processo.
  • Gli strumenti previsti dagli artt. 22 e 30 cod. proc. pen. (decisione in camera di consiglio, rimessione alla Corte di cassazione) sono le vie ordinarie per risolvere questioni di competenza; la loro mancata utilizzazione non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità se il procedimento non subisce una regressione o stasi.
  • La difesa che intenda impugnare atti per abnormità deve provare l'assenza di altri rimedi giurisdizionali e l'esistenza di un pregiudizio altrimenti insanabile: altrimenti il ricorso in Cassazione è a rischio di inammissibilità e condanna alle spese.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata non solo alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) ma, in casi particolari, a versamenti equitativi alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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