Cassazione Penale, Sentenza n. 41448/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del difensore dell'imputato censura l'ordinanza del Tribunale di Ancona che, in parziale riforma dell'ordinanza del GIP, ha sostituito il divieto di avvicinamento con dispositivo elettronico con la custodia cautelare in carcere. Le doglianze articolate sono due: (1) violazione dell'art. 274 c.p.p., per avere ritenuto il Tribunale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari sussistenti solo con la custodia in carcere, nonostante i fatti sarebbero di scarsa rilevanza e l'imputato fosse già sottoposto ad altra misura (arresti domiciliari con braccialetto elettronico); si contesta inoltre che la versione difensiva sia stata liquidata apoditticamente senza adeguato vaglio; (2) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., perché la motivazione sul giudizio prognostico cautelare sarebbe apparente e non terrebbe conto del decorso del tempo, dell'assenza di reiterazioni significative e dell'esistenza della misura cautelare in altro procedimento, che renderebbe superflua la custodia carceraria.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene sussistente il giudicato cautelare sul profilo del quadro indiziario per la rinuncia al riesame dell'ordinanza originaria, escludendo la possibilità di impugnare nella parte relativa alla valutazione della attendibilità della persona offesa. Sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni prognostiche e fattuali (non è possibile riesaminare gli elementi di fatto), potendo verificare solo la presenza di adeguata motivazione e l'assenza di manifeste illogicità. Esamina invece le censure rimaste e conclude che il Tribunale del riesame ha svolto un'analisi autonoma, completa e critica, confrontandosi con la motivazione del GIP e con le deduzioni difensive; ha rilevato la gravità delle condotte (modalità violente, certificato medico, foto, intervento dei Carabinieri), la pervicacia post-evento (ricerche della persona offesa), precedenti penali e violazioni di prescrizioni cautelari in altro procedimento, nonché il mancato consenso dell'indagato al braccialetto elettronico. Tali elementi giustificano la misura custodiale, la motivazione è ritenuta congrua e priva di illogicità manifeste. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo di impugnazione in Cassazione; il ricorso è proposto ai sensi delle lett. b) ed e). La Corte evidenzia i limiti di sindacabilità di fatto nelle impugnazioni cautelari.
Richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; la Corte rileva che la parte della censura che attiene alla valutazione della attendibilità della persona offesa è preclusa per giudicato cautelare, essendovi stata rinuncia al riesame sull'ordinanza genetica.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'adeguatezza della misura: il ricorrente contesta la prognosi cautelare; la Corte tuttavia afferma che il tribunale del riesame ha formulato un giudizio prognostico criticamente motivato e fondato su elementi presenti e sopravvenuti.
art. 52, Convenzione di Istanbul
Richiamato quale principio di riferimento che assegna priorità alla sicurezza delle vittime; la Corte ricorda che la condotta volontaria della persona offesa non incide sulla valutazione della gravità dell'offesa e sull'esigenza di tutela.
art. 577, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Citato dal Collegio per spiegare che le lesioni, aggravate dalla relazione affettiva con la persona offesa, consentono l'applicazione di misure più afflittive; funziona come motivo per derogare ai limiti di pena richiamati.
art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti di pena e alla possibilità di deroga per l'applicazione di misure cautelari più gravi nei casi previsti (richiamato nel contesto dell'aggravante per reato di lesioni).
Massime di principio
- Il Sindacato di legittimità sulle scelte cautelari è limitato: la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica che la decisione impugnata sia adeguatamente motivata e priva di manifeste illogicità.
- Se è intervenuta rinuncia al riesame sull'ordinanza originaria, il giudicato cautelare impedisce di rimettere in discussione la valutazione del quadro indiziario salvo nuovi elementi sopravvenuti.
- Il tribunale del riesame può sostituire misure meno afflittive con la custodia in carcere purché compia una valutazione autonoma, completa e critica, confrontandosi espressamente con la motivazione del giudice precedente e con le difese.
- Comportamenti successivi ai fatti (reiterate violazioni di prescrizioni, ricerche della vittima, mancato rispetto di misure) e precedenti penali recenti rafforzano la prognosi negativa e giustificano misure restrittive maggiori.
- La presenza di una misura cautelare in altro procedimento non garantisce automaticamente la sicurezza della vittima; può al contrario essere considerata indice di propensione a delinquere se il soggetto non osserva le prescrizioni.
- In impugnazioni cautelari è essenziale che la difesa individui specifiche omissioni o illogicità nella motivazione del giudice del riesame; argomentazioni generiche su decorso del tempo o 'tenuità' delle condotte sono spesso insufficienti.
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