Sentenza n. 67/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per mancata valutazione dei fatti e dei documenti, erronea istruttoria e travisamento, sostenendo che le cancellazioni anagrafiche intervenute tra il 18 dicembre 2013 e il 16 ottobre 2014 e tra il 21 febbraio 2018 e il 9 marzo 2018 fossero frutto di errori o disguidi burocratici e che, comunque, egli avesse continuato a essere presente, lavorare e dimorare abitualmente in Italia. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura di diritto soggettivo della posizione azionata, e nel merito ha affermato che la residenza legale decennale dovesse essere ricavata esclusivamente dai registri anagrafici.
La decisione
Il Tribunale ha respinto preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la domanda di cittadinanza per residenza legale almeno decennale rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la decisione amministrativa implica una valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero e non costituisce attività vincolata. Nel merito, ha ritenuto provata la discontinuità della residenza anagrafica. Il contratto di lavoro prodotto copriva soltanto il periodo dal 17 giugno al 31 agosto 2014 e non dimostrava la residenza nei periodi ulteriori compresi tra le cancellazioni anagrafiche. Anche la controversia promossa davanti al giudice ordinario riguardava soltanto il periodo dal 21 febbraio al 9 marzo 2018. Il requisito previsto dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 richiede una residenza legale decennale, attuale e ininterrotta, risultante dalla disciplina anagrafica; non è sufficiente la mera presenza materiale in Italia né la prova aliunde della permanenza sul territorio. Le interruzioni anagrafiche hanno quindi impedito il perfezionamento del requisito e hanno legittimato la dichiarazione di inammissibilità della domanda. Le ulteriori eccezioni processuali sono state assorbite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La concessione della cittadinanza per residenza presuppone una residenza legale decennale, attuale e ininterrotta; la relativa verifica implica una valutazione discrezionale dell’Amministrazione sull’integrazione dello straniero.
art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. 572/1993
si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica
La residenza legale rilevante ai fini della cittadinanza comprende il rispetto degli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica, oltre alle condizioni relative all’ingresso e al soggiorno.
art. 7, comma 3, d.P.R. 223/1989
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo
La disciplina anagrafica concorre a definire la residenza legale dello straniero; la mancata continuità dell’iscrizione anagrafica interrompe il periodo utile.
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla riassunzione del giudizio dopo la declinatoria di competenza e alla verifica della competenza territoriale.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale, senza opposizione delle parti.
Massime di principio
- La controversia sulla domanda di acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondata sulla residenza legale da almeno dieci anni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la decisione dell’Amministrazione implica una valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero e non il mero accertamento vincolato di un diritto soggettivo.
- Ai fini dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la residenza decennale deve essere attuale e ininterrotta alla data della domanda e deve risultare dalla continuità della residenza legale secondo la disciplina anagrafica.
- La mera presenza materiale dello straniero sul territorio nazionale, anche se dimostrata mediante contratti di lavoro, buste paga o altri documenti, non è sufficiente a colmare le interruzioni dell’iscrizione anagrafica rilevanti ai fini della residenza legale richiesta per la cittadinanza.
- Un’interruzione della residenza anagrafica impedisce il perfezionamento del requisito della residenza legale decennale, salvo che sia previamente rimossa o contestata nelle sedi competenti; la prova di rapporti lavorativi riferiti soltanto a una parte del periodo non dimostra la continuità della residenza per gli intervalli residui.
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