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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25803/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 21/09/2022 che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e aveva restituito gli atti al pubblico ministero, ritenendo omessa la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il PM ha censurato la decisione sostenendo che, secondo consolidata giurisprudenza, l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio opera anche nel procedimento principale, per cui la notifica sarebbe stata regolare e l'ordinanza del giudice del dibattimento illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile. Inoltre il collegio ha richiamato principi consolidati: (i) non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari la nullità della citazione per presunta invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, posto che il pubblico ministero può procedere alla rinnovazione della notificazione; (ii) l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale e, quindi, la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio così eletto deve ritenersi corretta.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regola la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; la Corte riconosce che, se la notifica è stata eseguita presso il domicilio eletto nell'istanza di patrocinio, essa deve ritenersi corretta quando l'elezione di domicilio è valida.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Impedisce la parcellizzazione degli effetti delle dichiarazioni di domicilio nell'ambito dello stesso procedimento; la Corte ne trae la conseguenza che l'elezione di domicilio nell'istanza di ammissione al patrocinio opera anche nel procedimento principale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di impugnazione in cassazione (nullità e abnormità): il ricorso del PM è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro un provvedimento non impugnabile, con richiamo alla disciplina dei motivi di cassazione.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma citata a titolo di contesto procedurale: ha consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare (modalità di trattazione a distanza/semplificata).

  • art. 16 comma 1 d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n. 15)

    Ulteriore norma di contesto procedurale richiamata per la trattazione cartolare del procedimento.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale anche per il procedimento principale: non sono ammesse parcellizzazioni degli effetti della dichiarazione di domicilio all'interno dello stesso procedimento (applicare art. 161 c.p.p.).
  • Se il giudice del dibattimento ritiene invalidata la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dichiara la nullità della citazione, ciò non è automaticamente considerato atto 'abnorme': il pubblico ministero può provvedere alla rinnovazione della notificazione e proseguire il procedimento.
  • Il pubblico ministero deve, ove richiesto, rinnovare la notificazione degli atti ritenuti viziati piuttosto che controdedurre con ricorsi non proponibili; talune ordinanze interlocutorie non sono impugnabili con ricorso per cassazione e ciò può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Prima di impugnare, verificare la tipologia del provvedimento e la relativa impugnabilità in Cassazione (art. 606 c.p.p. e giurisprudenza): non tutti i provvedimenti del giudice del dibattimento sono proponibili in Cassazione dal PM.
  • In presenza di contestazioni sulla regolarità delle notificazioni, è prassi corretta procedere alla rinnovazione dell'atto notificatorio ove possibile, evitando di determinare la regressione del procedimento o sollevare questioni di irricevibilità dell'impugnazione.

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