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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34649/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo invece l'interessato a espiare la pena residua in regime di semilibertà. Il motivo del ricorso era la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 47 ord. pen., con specifico riferimento alla contraddittorietà tra le conclusioni negative del Tribunale e gli elementi positivi emersi dall'osservazione carceraria e dalle informazioni dei servizi (percorso trattamentale, permessi premio, lavoro esterno, attività di volontariato, diploma, alloggio idoneo, rapporti con i servizi sanitari), i quali non sarebbero stati adeguatamente valutati.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha constatato carenza di motivazione nell'ordinanza impugnata perché il Tribunale aveva dato rilievo quasi esclusivo alla gravità dei reati e a un passato problema di alcolismo, senza compiutamente valutare e parametrizzare le risultanze positive dell'osservazione della personalità e delle informazioni dell'Uepe rispetto alle finalità rieducative della misura. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata, limitatamente al diniego dell'affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Norma di riferimento per la concessione dell'affidamento in prova; va applicata con un giudizio prognostico che considera l'osservazione della personalità, i precedenti, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e l'indagine socio-familiare; non ammette valutazioni automatiche basate solo sulla gravità del reato o sui precedenti.

  • Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (Tomaselli)

    Richiamata per affermare che l'osservazione della personalità e le risultanze istruttorie interne sono elementi fondamentali a livello prognostico e che non possono essere ignorati nella valutazione dell'affidamento.

  • Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini)

    Principio secondo cui la mancata ammissione della colpevolezza non può, di per sé, determinare una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati.

  • Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000 (Pilo)

    Non è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato per concedere misure alternative; è sufficiente che sia avviato un processo rieducativo valutabile prognosticamente.

  • Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995 (Litizia)

    Conferma che il giudizio prognostico può basarsi su elementi che indicano l'avvio di un processo di recupero, senza richiedere la sua completa realizzazione.

  • Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu)

    Le relazioni carcerarie e le informazioni dell'Uepe, pur non vincolanti, devono essere valutate e parametrate in relazione alle finalità rieducative e alla pericolosità attuale.

  • Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto)

    Ribadisce che non possono assumere rilievo decisivo, da soli, elementi come la gravità del reato o i precedenti, né può essere richiesta la prova della completa revisione critica del passato.

Massime di principio

  • Il giudice della sorveglianza deve effettuare un giudizio prognostico complessivo e motivato: valutare sia gli elementi negativi (gravità del reato, precedenti) sia quelli positivi emersi dall'osservazione carceraria e dall'Uepe.
  • La gravità del reato o i precedenti non possono automaticamente precludere l'accesso alle misure alternative: occorre una valutazione concreta e bilanciata dei fattori rieducativi e del rischio di recidiva.
  • La mancata ammissione di responsabilità non costituisce, di per sé, indice certo di inaffidabilità sociale e non deve essere trattata come elemento decisivo contrario all'affidamento.
  • Non è richiesta la prova di un completo ravvedimento: è sufficiente che dalle relazioni e dal comportamento emergano segnali che il processo rieducativo è avviato e che la misura possa essere proficua.
  • Se la motivazione del diniego è generica o non integra il confronto tra elementi positivi e negativi, il provvedimento è suscettibile di annullamento e rinvio per nuovo esame.

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