Cassazione Penale, Sentenza n. 34649/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo invece l'interessato a espiare la pena residua in regime di semilibertà. Il motivo del ricorso era la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 47 ord. pen., con specifico riferimento alla contraddittorietà tra le conclusioni negative del Tribunale e gli elementi positivi emersi dall'osservazione carceraria e dalle informazioni dei servizi (percorso trattamentale, permessi premio, lavoro esterno, attività di volontariato, diploma, alloggio idoneo, rapporti con i servizi sanitari), i quali non sarebbero stati adeguatamente valutati.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha constatato carenza di motivazione nell'ordinanza impugnata perché il Tribunale aveva dato rilievo quasi esclusivo alla gravità dei reati e a un passato problema di alcolismo, senza compiutamente valutare e parametrizzare le risultanze positive dell'osservazione della personalità e delle informazioni dell'Uepe rispetto alle finalità rieducative della misura. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata, limitatamente al diniego dell'affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
Norma di riferimento per la concessione dell'affidamento in prova; va applicata con un giudizio prognostico che considera l'osservazione della personalità, i precedenti, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e l'indagine socio-familiare; non ammette valutazioni automatiche basate solo sulla gravità del reato o sui precedenti.
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (Tomaselli)
Richiamata per affermare che l'osservazione della personalità e le risultanze istruttorie interne sono elementi fondamentali a livello prognostico e che non possono essere ignorati nella valutazione dell'affidamento.
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini)
Principio secondo cui la mancata ammissione della colpevolezza non può, di per sé, determinare una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati.
Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000 (Pilo)
Non è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato per concedere misure alternative; è sufficiente che sia avviato un processo rieducativo valutabile prognosticamente.
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995 (Litizia)
Conferma che il giudizio prognostico può basarsi su elementi che indicano l'avvio di un processo di recupero, senza richiedere la sua completa realizzazione.
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu)
Le relazioni carcerarie e le informazioni dell'Uepe, pur non vincolanti, devono essere valutate e parametrate in relazione alle finalità rieducative e alla pericolosità attuale.
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto)
Ribadisce che non possono assumere rilievo decisivo, da soli, elementi come la gravità del reato o i precedenti, né può essere richiesta la prova della completa revisione critica del passato.
Massime di principio
- Il giudice della sorveglianza deve effettuare un giudizio prognostico complessivo e motivato: valutare sia gli elementi negativi (gravità del reato, precedenti) sia quelli positivi emersi dall'osservazione carceraria e dall'Uepe.
- La gravità del reato o i precedenti non possono automaticamente precludere l'accesso alle misure alternative: occorre una valutazione concreta e bilanciata dei fattori rieducativi e del rischio di recidiva.
- La mancata ammissione di responsabilità non costituisce, di per sé, indice certo di inaffidabilità sociale e non deve essere trattata come elemento decisivo contrario all'affidamento.
- Non è richiesta la prova di un completo ravvedimento: è sufficiente che dalle relazioni e dal comportamento emergano segnali che il processo rieducativo è avviato e che la misura possa essere proficua.
- Se la motivazione del diniego è generica o non integra il confronto tra elementi positivi e negativi, il provvedimento è suscettibile di annullamento e rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34508/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34657/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34665/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34500/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34501/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34502/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →