Cassazione Penale, Sentenza n. 15911/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso di PALOMBELLA Arcangelo: censura principale per violazione del diritto di partecipazione al giudizio d'appello, per avere la Corte d'Appello deciso la trattazione senza presenza dell'imputato nonostante il decreto di citazione contenesse un ordine di traduzione; ulteriore censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di BOCCUNI ai sensi dell'art. 63, comma 2 c.p.p., sull'utilizzo di dichiarazioni rese in indagine ai sensi del comma 4 dell'art. 500 c.p.p., vizi di motivazione relativi a singole dichiarazioni testimoniali (es. MARTINI), alla qualificazione del reato associativo e all'individuazione del reato prevalente ai fini del trattamento sanzionatorio (attenuanti per risarcimento). Ricorso di PALOMBELLA Damiano: vizi di motivazione concernenti l'affidamento delle conclusioni sulla base delle dichiarazioni di BOCCUNI e l'attribuzione della chiamata "muta" alla sua utenza, nonché circostanze alternative (cabina pubblica, mancata intimidazione del CAROLI).
La decisione
Per PALOMBELLA Arcangelo: la Cassazione ha ritenuto fondante il primo motivo (lesione del diritto di intervenire in udienza), rilevando che il decreto di citazione conteneva un ordine di traduzione che legittimamente aveva indotto l'imputato a confidare nella sua presenza in aula; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio. Per PALOMBELLA Damiano: la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere sostanzialmente una reiterazione delle censure di merito già respinte in appello; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020)
art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n.176/2020)
la Corte rileva che, pur prevedendo la norma la necessità che la richiesta di trattazione orale sia formulata dall'imputato tramite difensore nei termini, la presenza di un ordine di traduzione nel decreto di citazione può rendere superflua la formale manifestazione di volontà da parte dell'imputato, producendo un legittimo affidamento sulla sua comparizione
art. 123 cod. proc. pen. (sulle modalità di comparizione)
richiamato implicitamente in relazione alla manifestazione di volontà dell'imputato di comparire; la Corte considera che l'ordine di traduzione assorbe la necessità di una ulteriore espressa richiesta
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
norma sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie previste; il ricorso lamentava che le dichiarazioni predibattimentali di BOCCUNI fossero inutilizzabili, ma la Corte di legittimità non ha ritenuto decisiva questa censura rispetto al motivo procedurale ritenuto assorbente
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
norma che disciplina l'acquisizione e l'utilizzo in dibattimento di dichiarazioni rese in indagine; la difesa contestava l'utilizzo di dichiarazioni escusse in indagine, ma la valutazione della Corte d'Appello è stata ritenuta di merito non sindacabile in cassazione salvo vizi manifesti
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 43564 del 19/10/2021, Ferraro)
Sez. 6, n. 43564 del 19/10/2021 (Ferraro)
principio consolidato secondo cui l'ordine di traduzione contenuto nella citazione rende superflua la formale manifestazione di volontà dell'imputato di presenziare all'udienza; la Corte di legittimità lo applica come orientamento favorevole al ricorrente Arcangelo
Giurisprudenza di legittimità su ammissibilità motivi di cassazione
Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 (Andolina); Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
richiamato il principio per cui in cassazione non sono ammesse censure che si risolvono in una mera ricostruzione alternativa del merito o in una critica sulla persuasività delle valutazioni di fatto, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
Massime di principio
- Se nel decreto di citazione a giudizio è inserito un ordine di traduzione dell'imputato detenuto, tale ordine può legittimamente esonerare l'imputato dalla necessità di formulare una ulteriore richiesta di partecipazione: la mancata traduzione nonostante l'ordine costituisce lesione del diritto di intervenire e può determinare l'annullamento della sentenza
- Le richieste di trattazione orale devono essere valutate tenendo conto degli atti formali (es. ordine di traduzione) che possono aver creato un affidamento dell'imputato sulla sua comparizione; il giudice d'appello deve motivare adeguatamente ogni diniego, specie se l'imputato ha manifestato in qualche forma la volontà di presenziare
- In sede di Cassazione le censure che si limitano a contestare la valutazione di merito (credibilità, peso delle prove, alternative ricostruzioni dei fatti) sono, di regola, inammissibili: occorre dimostrare vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali
- Le doglianze sull'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali (art. 63 c.p.p.) o sull'acquisizione di dichiarazioni rese in indagine (art. 500 c.p.p.) richiedono una precisa dimostrazione di violazione delle garanzie procedurali o dell'effettiva lesione del contraddittorio; in mancanza, la questione può essere ricondotta al sindacato di merito non ammissibile in Cassazione
- Se si invoca un'attenuante (es. risarcimento del danno), occorre provare il fatto costitutivo dell'attenuante e la sua estendibilità ai coimputati; la mera affermazione delle somme restituite non è sufficiente senza verifica collegata al singolo ruolo e comportamento
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