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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40360/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono proponibili solo motivi tassativi e che la doglianza sul difetto/insufficienza di motivazione non è consentita. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma il testo non indica il fatto storico-reato contestato né ulteriori specifiche del merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento: invece di investire l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena/misura di sicurezza, il ricorrente censurava l'adeguatezza della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma; è esclusa la censura sulla sola adeguatezza della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è consentito impugnare la sentenza di patteggiamento deducendo vizi relativi alla mera adeguatezza o insufficienza della motivazione.
  • La proposizione di motivi non rientranti nell'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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