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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29908/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla motivazione pretendeva una diversa ricostruzione dei fatti e una rilettura del materiale probatorio non consentite in cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione. L'unico motivo deduceva mancanza e illogicità della motivazione in punto di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È il reato oggetto della conferma di responsabilità in appello, indicato come furto in abitazione.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura sulla motivazione è stata considerata inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6402/1997 Sez. U, Dessimone

    Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Le Sezioni Unite vengono richiamate per il principio secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • La Corte di cassazione non può compiere una "rilettura" autonoma degli elementi di fatto posti a base della decisione, poiché tale attività è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
  • La censura di mancanza o illogicità della motivazione è inammissibile se, in concreto, mira solo a sostituire al percorso argomentativo dei giudici di merito un diverso apprezzamento delle prove.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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