Cassazione Penale, Sentenza n. 44580/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto (riesame) che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Il ricorrente censura: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sui "gravi indizi di colpevolezza", contestando l'attendibilità del riconoscimento fotografico e della persona offesa, nonché la possibilità di identificare Scialpi per altezza e presenza di tatuaggi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul pericolo di reiterazione, lamentando che il tribunale non ha accertato l'attualità e la concretezza del pericolo e si è limitato a richiamare gravità della condotta e precedenti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella scelta della misura cautelare, perché non è stato spiegato perché misure meno afflittive sarebbero risultate inadeguate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come mera reiterazione di questioni di merito già decise dal tribunale e per mancanza di profili di diritto idonei per la legittimità. La Corte ha ritenuto che il tribunale di merito avesse fornito motivazione adeguata e puntuale: ha esaminato la validità del riconoscimento fotografico, la comparazione delle dichiarazioni della persona offesa, gli elementi di riscontro oggettivi (in particolare la richiesta esplicita del "borsello blu" che collegava i rapinatori alla madre degli indagati che conosceva l'abitudine di custodire l'incasso in quel borsello), l'alibi generico e inverosimile dell'indagato. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha valorizzato la negativa personalità dell'indagato (ripetitività di fatti criminosi, numerose condanne, sorveglianza speciale in giovane età), la condotta di irreperibilità in occasione dell'ordine di esecuzione (rilevante per il pericolo di fuga) e il rischio di inquinamento probatorio. Alla luce di tali elementi la custodia in carcere è stata ritenuta l'unica misura adeguata. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per prevedere la condanna alle spese e la possibilità di applicare un'ammenda alla parte che propone un ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento di cassazione quando da esso non consegue la remissione in libertà del detenuto; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Giurisprudenza di legittimità sul ricorso per cassazione in materia di misure cautelari
Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti); Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi); Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo)
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione in materia cautelare è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è invece ammesso per una diversa valutazione dei fatti o della prova riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione respinge come inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre valutazioni di fatto o censure sulla motivazione del giudice di merito senza indicare violazioni di norme o manifesta illogicità.
- Per legittimare la custodia cautelare in carcere il giudice di merito deve indicare grave indizio di colpevolezza e esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di fuga, inquinamento probatorio) con riferimenti anche ad elementi concreti e attuali; tuttavia la valutazione della sussistenza di tali elementi resta principalmente di pertinenza del giudice di merito.
- Elementi di riscontro oggettivi (es. particolari richieste che dimostrano conoscenza interna, precedenti penali, misura di sorveglianza speciale, irreperibilità) possono costituire fondamento adeguato per la custodia cautelare.
- Dubbi sull'attendibilità della persona offesa, divergenze su altezza, tatuaggi o su riconoscimenti fotografici sono censure di merito difficilmente sindacabili in cassazione se già valutate dal giudice di merito.
- La condotta di rendersi irreperibile e l'esistenza di provvedimenti di esecuzione pendenti possono essere valorizzate come indizi di pericolo di fuga e rafforzare la richiesta o la conferma della custodia in carcere.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a un'ammenda; il provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario quando non comporta la remissione in libertà.
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