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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34178/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello con due motivi: (1) violazione dell'art. 63, comma 2 (presunta utilizzazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 12/07/2020 dal coimputato Alfredo Ruggeri senza difensore, sebbene fosse persona sottoposta a indagini), chiedendo la declaratoria di inutilizzabilità di quelle dichiarazioni; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, comma 3, 533 e 546 c.p.p.: si contesta che la condanna si fondi su dichiarazioni eteroaccusatorie (dei coimputati Salvatore Zocco e Alfredo Ruggeri) non adeguatamente vagliate e prive dei necessari riscontri individualizzanti (si contesta la rilevanza delle dichiarazioni di Ruggeri e del rapporto di parentela con Grazia Pietropaolo, nonché si evidenzia l'interesse di Zocco a spostare la responsabilità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione e privo di indicazione sulla concreta incidenza delle dichiarazioni contestate sul compendio probatorio; il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato come intrinsecamente attendibili le dichiarazioni di Zocco (dettagliate, coerenti e senza contraddizioni), ritenendo attendibile anche il riconoscimento fotografico e i riscontri documentali nonché il rapporto di parentela con la titolare dell'auto, elementi ritenuti idonei a costituire riscontri individualizzanti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen. (commi 1, 1-bis, 1-ter)

    norma procedurale che disciplina la possibilità di richiedere la trattazione orale in Cassazione; menzionata pro forma per la richiesta difensiva di udienza

  • art. 63, comma 2 c.p.p.

    norma che disciplina l'assistenza del difensore per le persone sottoposte a indagini e la possibile inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza tale assistenza; nel caso la difesa deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ruggeri, ma la Cassazione ha ritenuto la contestazione generica e priva di indicazione sull'incidenza decisiva di tali dichiarazioni

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    norma che indica il motivo di ricorso per violazione di norme processuali; invocata per il primo motivo relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    norme utilizzate per impugnare motivazione e valutazione delle prove in Cassazione (lett. b: vizio di motivazione; lett. e: mancata o erronea applicazione della legge), invocate nel secondo motivo ma ritenute generiche e infondate

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    disciplina i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da imputati coautore/terzi (eteroaccuse): richiede vaglio sulla attendibilità intrinseca ed esterna e riscontri di natura individualizzante; la Corte ha ritenuto che tali criteri fossero rispettati nel caso di specie

  • art. 533 c.p.p.

    atto di motivazione della sentenza di primo grado e relativo esame nella fase di impugnazione; invocato dal ricorrente nel contestare la motivazione di merito

  • art. 546 c.p.p.

    norma relativa all'attività istruttoria in udienza di appello e alla possibilità di acquisizione di atti e mezzi di prova; richiamata nel quadro delle censure sulla valutazione probatoria

  • art. 616 c.p.p.

    norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso di cassazione, qui applicata con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se si eccepisce l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza difensore, è necessario indicare con precisione quali atti sono viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul complessivo compendio probatorio; sollevare la questione per la prima volta in Cassazione aumenta fortemente il rischio di inammissibilità.
  • Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da coimputati possono costituire prova se sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità (intrinseca e oggettiva) e accompagnate da riscontri individualizzanti che referiscano tanto alla persona dell'imputato quanto alla specifica imputazione.
  • Un riconoscimento fotografico ben documentato e la presenza di riscontri oggettivi (documenti, rapporti di parentela significativi, elementi materiali collimanti con la ricostruzione) possono essere considerati riscontri 'individualizzanti' idonei a reggere la dichiarazione di un coimputato.
  • Argomentazioni generiche o la mera reiterazione di censure già esaminate dai giudici di merito, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate in Cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese del grado e al versamento alla Cassa delle ammende; è pertanto importante valutare la fondatezza tecnica del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.

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