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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25556/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, con istanza del 25/03/2022 inviata per PEC e pervenuta al Tribunale di Firenze il 27/03/2022, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale del Tribunale di Firenze dell'8/5/2009, divenuta irrevocabile nel 2010, sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo e della sentenza per mancata notifica della vocatio in judicium e, soprattutto, dell'estratto contumaciale. Il Tribunale declinò la competenza in favore della Corte d'Appello; la Corte d'Appello dichiarò l'istanza inammissibile per tardività ritenendo che la domanda fosse tardiva rispetto al termine di 30 giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza, pur intitolata "restituzione nel termine", conteneva una chiara deduzione sulla mancata formazione/validità del titolo esecutivo (mancata notifica dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 548, comma 2 c.p.p.) e doveva dunque essere qualificata come domanda secondo l'art. 670 c.p.p. (incidente di esecuzione). Ne consegue la competenza del giudice dell'esecuzione (Tribunale di Firenze). Poiché la Corte d'Appello ha deciso pur essendo funzionalmente incompetente, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, che dovrà verificare la validità del titolo esecutivo, adottare i provvedimenti conseguenti (eventuale sospensione dell'esecuzione, rinnovazione della notifica ex art. 548 c.p.p., decorrenza dei termini per l'impugnazione) e decidere sulla restituzione in termini ove pertinente.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    L'art. 670 disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo; quando la questione attiene alla nullità o inesistenza della notifica che impedisce la formazione del titolo, la domanda va inquadrata come incidente di esecuzione e il giudice dell'esecuzione deve procedere all'accertamento e ai provvedimenti conseguenti (sospensione esecuzione, rinnovazione della notifica).

  • art. 175 cod. proc. pen.

    L'istanza di restituzione in termini presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e la mancata conoscenza da parte dell'interessato; se però l'istanza è logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza resta del giudice dell'esecuzione che prima deve accertare la validità del titolo e poi, se esecutività accertata, valutare la restituzione.

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    L'obbligo di notificare l'avviso di deposito/estratto della sentenza è requisito per la regolare formazione del titolo esecutivo; la sua omissione può pregiudicare la formazione del titolo e legittima la deduzione ex art. 670 c.p.p. per ottenere la rinnovazione della notifica e la riapertura dei termini per impugnare.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione degli atti al giudice competente; nel caso in cui l'istanza sia depositata al giudice incompetente deve essere trasmessa al giudice che sarebbe competente, ma quando la domanda è logicamente subordinata all'accertamento del titolo esecutivo la presentazione al giudice dell'esecuzione è quella funzionalmente appropriata.

Massime di principio

  • Se una istanza per la "restituzione nel termine" contesta la formazione o la validità del titolo esecutivo (es. mancata notifica dell'avviso/estratto di sentenza), essa deve essere inquadrata come domanda ex art. 670 c.p.p. e decisa dal giudice dell'esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione, se investito di una deduzione sulla nullità o inesistenza della notifica che impedisce la formazione del titolo, deve prima accertare tale vizio e può disporre la rinnovazione della notifica e la sospensione dell'esecuzione prima di esaminare eventuali richieste di restituzione in termini.
  • La mera intestazione formale dell'istanza come "restituzione nel termine" non preclude la qualificazione sostanziale della domanda come incidente di esecuzione se il contenuto mostra che si mira a censurare la formazione del titolo esecutivo.
  • La tempestività dell'istanza per la restituzione nel termine si valuta rispetto al momento in cui il giudice competente riceve la domanda; tuttavia, quando l'istanza è logicamente subordinata all'accertamento del titolo, la presentazione al giudice dell'esecuzione è comunque idonea e rende irrilevante la tardività rispetto alla Corte d'Appello.
  • Se un giudice decide pur essendo funzionalmente incompetente, la Cassazione può annullare senza rinvio e trasmettere gli atti al giudice effettivamente competente per ragioni di economia processuale e durata ragionevole del processo.
  • In casi simili conviene presentare l'istanza al giudice dell'esecuzione (Tribunale competente per l'esecuzione) quando si solleva una questione sulla regolarità delle notifiche o sulla formazione del titolo esecutivo, anche se si chiede contestualmente la restituzione in termini per impugnare la sentenza.

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