Cassazione Penale, Ordinanza n. 28076/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico, perché non esplicitava criticamente le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con l'unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo la mancata declaratoria di cause di non punibilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in modo estremamente generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di dati di fatto a sostegno, quindi inidonea a confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e coerenti con le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono un confronto effettivo con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi di ricorso è proporzionato al grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata: più la decisione è argomentata, più puntuale deve essere la critica dell'impugnante.
- La deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione concreta delle carenze argomentative e dei dati fattuali o giuridici trascurati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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