Cassazione Civile, Ordinanza n. 33541/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato da un notaio per conto della banca mutuante in favore di una società finanziata. Il notaio aveva attestato che gli immobili dati in garanzia erano liberi da vincoli pregiudizievoli, ma la banca, dopo il fallimento della società finanziata, scopriva in sede di ammissione al passivo l'esistenza di una precedente ipoteca a favore di altro istituto di credito su alcuni dei beni ipotecati. La banca agiva quindi per il risarcimento del danno contro il notaio, il quale chiamava in garanzia la propria assicuratrice. In appello la banca si doleva del rigetto della domanda risarcitoria; in cassazione articolava due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c.: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1218, 1223 e 1227, comma 2, c.c., per errata individuazione del comportamento dovuto dalla banca e del momento dal quale, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto attivarsi per evitare il danno; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1223 e 1227, comma 2, c.c., per mancata indicazione del fatto sopravvenuto idoneo a interrompere il nesso causale e per mancata allegazione del rapporto tra condotta della banca e danno. La banca sosteneva di aver appreso della precedente ipoteca solo nel 2016, quando la debitrice fu dichiarata fallita, e contestava che fosse esigibile prima un'azione contro i fideiussori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non correlato alla ratio decidendi della sentenza d'appello, perché i giudici di merito avevano escluso la risarcibilità del danno in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., rilevando che la banca non aveva allegato né provato di aver posto in essere tempestive iniziative recuperatorie contro i fideiussori, né di aver partecipato alle azioni della curatela, né di aver dimostrato che i garanti fossero divenuti incapienti solo nel 2016. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per mancata correlazione con la motivazione decisiva, osservando che il danno era stato ritenuto conseguenza dell'inerzia della banca, non già della sola preesistenza dell'ipoteca. La Corte ha anche richiamato il principio per cui l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e non correlate alla decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; non è stato però accolto alcun rilievo sul punto perché la decisione si è fondata sulla mancata prova dell'evitabilità del danno.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che il danno risarcibile va escluso quando non sia causalmente riconducibile alla condotta del debitore per l'intervento dell'inerzia del danneggiato.
art. 1227, secondo comma, c.c.
È la norma decisiva: il danno non è risarcibile per la parte che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; l'accertamento della sua applicabilità è indagine di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare la procedibilità del ricorso, poiché la notifica del ricorso era avvenuta nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
Richiamato solo per osservare che la fideiussione era stata prestata con deroga al termine, sicché la banca avrebbe potuto agire contro i garanti senza attendere la scadenza prevista dalla norma.
La Corte ha osservato che il richiamo ai documenti nel ricorso non rispettava gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinato con il comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'art. 1227, comma 2, c.c. esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza; l'accertamento della sua operatività richiede una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Una censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o del comportamento esigibile.
- Quando si invoca il concorso colposo del creditore o il mancato aggravamento del danno, grava sulla parte che agisce o resiste l'onere di allegare e provare le iniziative concretamente esigibili e il nesso tra inerzia e danno evitabile.
- Nel giudizio di cassazione, il richiamo a documenti e circostanze di fatto è inidoneo se non rispetta gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali.
- Se il creditore disponeva di strumenti di recupero verso garanti o fideiussori, la mancata attivazione tempestiva può interrompere o limitare la risarcibilità del pregiudizio derivante da un diverso inadempimento del professionista.
- La preesistenza di un vincolo pregiudizievole non basta di per sé a fondare il danno risarcibile se il pregiudizio economico dipende, in concreto, dall'inerzia del creditore nel perseguire tempestivamente altre vie di soddisfacimento.
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