Ordinanza n. 13367/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. 10629 del 24.11.2025, notificato il 01.12.2025, con il quale il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha respinto la domanda di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia di Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato, notificato il 1° dicembre 2025. Il TAR ha esaminato, ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., la questione preliminare relativa alla prospettata irricevibilità del ricorso per tardività del deposito. Alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per definire immediatamente la causa in rito mediante una pronuncia di irricevibilità. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di visto.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso. Ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente non consentissero l'immediata definizione in rito per tardività del deposito ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. e ha quindi rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Non risultano adottate misure cautelari né liquidate spese di lite. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
Visto l’art. 72-bis c.p.a.
La disposizione è stata considerata con riferimento alla possibilità di definire immediatamente la causa in rito; il TAR ha escluso, sulla base delle deduzioni del ricorrente, i presupposti per una pronuncia immediata di irricevibilità per tardività del deposito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La definizione immediata del giudizio in rito ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. non è possibile quando le deduzioni della parte ricorrente non consentono di ritenere sufficientemente accertata la tardività del deposito; in tal caso la causa deve essere rinviata alla trattazione ordinaria.
- Quando il giudice non ravvisa i presupposti per una pronuncia immediata di irricevibilità, la mancata definizione in rito non comporta accoglimento del ricorso, ma la prosecuzione del giudizio mediante fissazione dell'udienza di trattazione.
- La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata può giustificare l'oscuramento delle generalità nel provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →