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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43909/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la conferma della condanna per tentata rapina impropria aggravata (pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 300 di multa). Il motivo principale prospettato dal difensore era la nullità della notificazione della citazione in appello: la Corte d'Appello aveva ritenuto valida la notifica a mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. sulla base del mancato rinvenimento dell'imputato in località Castel di Lama. La difesa sosteneva che l'imputato aveva indicato domicilio in Via Salaria 310 ad Ascoli Piceno e che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita in quel luogo (anche mediante consegna a convivente o portiere); inoltre i carabinieri non avevano documentato l'insufficienza o l'inidoneità del domicilio dichiarato, limitandosi a registrare il mancato rinvenimento, sicché la notifica a mani del difensore sarebbe nulla ed insanabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della eccezione concernente la presunta nullità della notificazione: si tratta di una nullità a regime intermedio deducibile e rilevabile nel corso del giudizio di appello nei termini degli artt. 180 e 182 c.p.p., che non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Rimane quindi confermata la condanna di primo grado e d'appello (1 anno e 6 mesi e 300 euro di multa).

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento al procedimento di trattazione con rito cartolare (procedimento a distanza o senza udienza pubblica) per la trattazione del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    La norma disciplina le modalità di notificazione della citazione in appello; la Corte ha ritenuto che la dedotta violazione rientri nelle nullità a regime intermedio e debba essere eccepita tempestivamente nel giudizio di appello, altrimenti è inammissibile se sollevata in Cassazione.

  • codice di procedura penale, artt. 179, 185, 601

    Articoli richiamati nella motivazione del ricorso (formali o accessori alla questione di notificazione e validità degli atti), indicati dal ricorrente come violati; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della presunta violazione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

  • codice di procedura penale, art. 180

    Stabilisce i termini entro cui devono essere dedotte le nullità; la Corte ha ritenuto che la dedotta nullità debba essere sollevata entro tali termini nel corso del giudizio di appello.

  • codice di procedura penale, art. 182

    Indica le nullità a regime intermedio e le modalità di rilevazione delle stesse; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui la violazione dell'art. 161 rientra tra dette nullità.

Massime di principio

  • Le nullità a regime intermedio (es. vizi nella notificazione della citazione in appello) devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio di appello e non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La notifica a mani del difensore prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima solo se risultano documentate ragioni che rendono impossibile o non idonea la notificazione al domicilio dichiarato; la mancanza di motivazione formale nei verbali di tentata notificazione può costituire motivo di nullità, ma tale vizio va fatto valere nelle sedi e nei tempi processuali appropriati.
  • La Corte di Cassazione, quando accerta la tardività o inammissibilità di un motivo procedurale, non entra nel merito della questione di fatto o di diritto sostanziale sottostante alla censura.
  • Il difensore deve curare le eccezioni procedurali nel corso del giudizio in cui tali vizi sono rilevabili (prioritariamente in appello), documentando tempestivamente la presunta nullità e chiedendo gli eventuali provvedimenti rimediali.
  • In caso di inammissibilità per tardività, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di somme a titolo di ammenda e alle spese processuali.

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