Cassazione Penale, Sentenza n. 19919/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Consolazio deduceva che mancavano gli artifici e i raggiri costitutivi della truffa perché le vittime, per avidità o consapevolezza, si sarebbero volontariamente accordate; contestava inoltre la rilevanza di falsi documenti ritenuti grossolani e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Cambareri sosteneva di essere stato egli stesso truffato da Consolazio e che una lettera del 2016 dimostrerebbe l'assenza del dolo ai capi A, B, C e D.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha confermato le valutazioni di merito: la credibilità della persona offesa (Borrello) e l'acquisizione in dibattimento di documenti falsi che l'hanno indotta ad agire sono fatti non sindacabili in questa sede; la grossolanità del falso non esclude la truffa se il falso ha prodotto l'inganno; la condotta era accompagnata da millanterie e serialità che provano la volontà decettiva. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha legittimamente negato il beneficio richiamando i numerosi precedenti penali del ricorrente. Per Cambareri la Corte ha ritenuto generico il ricorso, richiamando la presenza del ricorrente alle truffe, le millanterie e la deposizione del testimone che descriveva minacce; la lettera del 2016 è posteriore ai fatti e non prova l'assenza del dolo all'epoca. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 49 cod. pen. (reato impossibile)
La valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione (reato impossibile) va fatta ex ante, sulle circostanze conosciute quando l'azione è posta in essere, e non ex post; se il falso non è stato scoperto ed ha prodotto inganno, l'evento dannoso si è realizzato e non sussiste reato impossibile.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può prendere in considerazione anche un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133; i numerosi e specifici precedenti penali costituiscono motivo sufficiente per negare le attenuanti.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione salvo palesi contraddizioni o congetture non verificabili.
- La presenza di documenti falsi che hanno effettivamente ingannato la vittima integra gli artifici necessari per la truffa anche se il falso appare grossolano, purché non si tratti di reato impossibile valutabile ex ante.
- La serialità delle condotte e le millanterie sulle relazioni presso uffici giudiziari sono elementi probatori importanti per dimostrare la volontà decettiva e il dolo.
- La valutazione del reato impossibile deve essere fatta sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'azione (ex ante), non considerando eventi o scoperte successive (ex post).
- Documenti o dichiarazioni prodotti in epoca successiva ai fatti contestati (es. lettere redatte dopo) non sono idonei a dimostrare l'assenza del dolo al momento della commissione del reato.
- Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può fondarsi anche su un solo elemento rilevante (es. precedenti penali); ciò rende possibile il diniego delle attenuanti purché motivato.
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