Cassazione Penale, Sentenza n. 00059/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, rilevando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare ha denunciato un contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di divorzio, utilizzata come fondamento del contestato reato di truffa, e ha sostenuto che tale contrasto avrebbe dovuto determinare l'archiviazione per mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, invece del provvedimento adottato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con un motivo non consentito: la censura era formulata sotto il profilo della "manifesta illogicità della motivazione", mentre non emergeva alcuna violazione di legge ai sensi dell'art. 125 c.p.p. Il giudice ha ritenuto che la motivazione non fosse mancante né illogica e che non sussistesse una contraddizione tra dispositivo e parte motiva della sentenza di divorzio (il dispositivo rinviava alla parte motiva, che escludeva i presupposti di legge per l'attribuzione autoritativa a favore della sola ricorrente). Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
«Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta»
La norma evidenzia l'interesse dell'indagato a impugnare l'archiviazione per particolare tenuità perché il provvedimento ha carattere decisorio; tale ordinanza, se resa a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile in Cassazione per violazione di legge.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamata per ricordare che, quando non è previsto altro mezzo di impugnazione, l'ordinanza decisoria può essere soggetta al ricorso per cassazione per violazione di legge.
Secondo la Corte, il vizio di 'manifesta illogicità' della motivazione non equivale automaticamente a una violazione di legge; occorre che dalla censura emerga una violazione normativa rilevante ai fini di ammettere il ricorso.
Fondamento normativo per la condanna alle spese del procedimento e per l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria (ammenda) in caso di proposizione di impugnazione inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- L'archiviazione per 'particolare tenuità del fatto' è un provvedimento decisorio che, se emesso dopo opposizione dell'indagato, può essere impugnato in Cassazione ma soltanto con motivi che attengono alla violazione di legge.
- Il vizio di motivazione (manifesta illogicità o contraddittorietà) deve essere tradotto in una specifica violazione di legge per rendere ammissibile il ricorso in Cassazione; lamentele generiche sulla logica della motivazione sono insufficienti.
- Se si contesta un contrasto tra dispositivo e motivazione di una sentenza (anche a fondamento di un reato), va dimostrato che la contraddizione incide sui presupposti giuridici rilevanti (ad es. assenza degli elementi costitutivi del reato), non limitandosi a critiche valutative.
- Chi propone impugnazioni palesemente inammissibili o non adeguatamente fondate corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve formulare il motivo di ricorso nei termini sostanziali ammessi (es. violazione di legge) e collegare chiaramente le critiche fattuali e logiche alla norma violata.
Testo integrale
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