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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07577/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che gli aveva applicato, a seguito di accordo, la pena di mesi cinque di arresto e 1.200 euro di ammenda. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 125, comma 3, e 129 c.p.p., anche in relazione all'art. 545-bis c.p.p. in tema di giustizia riparativa. La Suprema Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti e quindi il ricorso era proposto per ragioni non previste dalla legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti avverso una sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e il principio elaborato dalla Corte costituzionale in tema di sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, in assenza di elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma non ritenuto decisivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifici motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non entra nel merito perché l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla giustizia riparativa; la censura è ritenuta estranea ai motivi di ricorso ammessi ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce che contro la sentenza di applicazione della pena possono proporsi ricorsi per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La deduzione di violazioni processuali o di questioni estranee ai quattro motivi tipizzati non consente l'accesso al sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la regola è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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