Cassazione Penale, Sentenza n. 24415/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma del 12/07/2022 che ha riconosciuto la continuazione solo per i fatti del 13 marzo 2017 e ha negato il riconoscimento per altre sei condotte commesse tra il 30 giugno 2007 e il 29 luglio 2017. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe sottovalutato indicatori di comune ideazione (omogeneità delle violazioni) e che, data la distanza temporale, si sarebbe potuta riconoscere la continuazione 'per gruppi' di violazioni contigue.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Il Collegio conferma che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato i concreti indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione: la mera reiterazione nel tempo e l'adesione a uno 'stile di vita' non bastano a provare l'unicità del disegno criminoso. Si richiama la necessità di indici quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione originaria dei reati almeno nelle linee essenziali. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, ossia una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo; non si confonde con la mera reiterazione o scelta di vita.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074
Anche in sede esecutiva, come in cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede un approfondito accertamento di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati).
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862
La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé l'elemento intellettivo (unità di ideazione) proprio della continuazione.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838
Il disegno criminoso può essere generale e valutato in linea di massima; non è necessario che tutti i reati siano stati minuziosamente pianificati dettaglio per dettaglio.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, anche indiziaria, di un'unica rappresentazione ideativa delle condotte sin dall'origine; la semplice reiterazione o la scelta di vita criminosa non sono sufficienti.
- In sede esecutiva si applicano gli stessi criteri del giudizio di merito: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità, sistematicità e previsione originaria dei reati almeno nelle linee essenziali.
- L'assenza di contiguità temporale o la lunga distanza tra reati può indicare uno 'stile di vita' e non la continuità; in tali casi il giudice può legittimamente negare la continuazione.
- È possibile valutare la continuazione 'per gruppi' solo se per ciascun gruppo sussistono gli indicatori richiesti; non basta aggregare reati per mera prossimità temporale.
- La valutazione è sostanzialmente indiziaria e rimessa al giudice del merito; la cassazione verifica la logicità e la correttezza dell'apprezzamento degli indici, non riqualifica motivazioni fondate su apprezzamenti probatori.
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