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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26533/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per truffa aggravata. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p., ma la Corte di cassazione rileva che si trattava di una mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento della prova per omissione, con riferimento ai tabulati telefonici, ma senza indicare un errore decisivo capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Con il terzo e quarto motivo ha contestato l'illogicità della motivazione e il rispetto del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mirando in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del merito, soprattutto in ordine alla partecipazione concorsuale nella truffa. Con il quinto motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 61 n. 7 c.p., ritenendoli ingiustificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi motivi non specifici perché meramente reiterativi di censure già respinte in appello; ha escluso il travisamento della prova, non essendo stato dedotto un errore decisivo; ha ritenuto generiche e inammissibili le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio, perché dirette a ottenere una rivalutazione del fatto; ha infine giudicato manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, poiché la motivazione sulle aggravanti era adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
  • Il travisamento della prova per omissione è configurabile solo quando l'errore denunciato sia decisivo al punto da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere illogica la motivazione; non sono sufficienti minime incongruenze prive di incidenza decisiva.
  • Non è consentito, con il ricorso per cassazione, sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, specie in presenza di una motivazione logicamente e giuridicamente coerente.
  • La doglianza sul mancato rispetto del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può tradursi in una richiesta di sostituire ai criteri valutativi del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il giudice assolve l'onere motivazionale sulle circostanze aggravanti richiamando in modo congruo gli elementi di fatto ritenuti decisivi o rilevanti per la loro applicazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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