Cassazione Civile, Ordinanza n. 36834/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata e, verificata la sussistenza delle relative condizioni, ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate, in applicazione della disciplina richiamata dalla Corte. Non vi è stata quindi una decisione sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRES e altri tributi relativi all'anno 2006, ritenuto illegittimo dai giudici di merito e quindi annullato in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza della CTR Toscana, che aveva confermato l'annullamento dell'atto. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria e documentazione. Successivamente è stata depositata istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito con L. n. 136 del 2018, con allegata documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni per la definizione.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 D.L. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018
artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3
La definizione agevolata della controversia, se risulta documentata e sussistono le condizioni previste, determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo.
ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge e la relativa documentazione dimostra il perfezionamento della procedura, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e regola le spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge sulla definizione della controversia.
- La verifica giudiziale in sede di legittimità riguarda la sussistenza delle condizioni legali per la definizione agevolata, non il merito dell'accertamento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →