Cassazione Penale, Sentenza n. 39548/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti (marijuana) e detenzione illecita di arma e munizionamento. Entrambi deducono la nullità del giudizio d'appello per mancata partecipazione all'udienza camerale: Brizzi Romano sostiene di aver tempestivamente richiesto la traduzione per essere presente (richiesta trasmessa dall'ufficio matricola il 26/09/2022) ma non essere stato tradotto né risultare la partecipazione a distanza; Brizzi Giuseppe lamenta similmente la mancata celebrazione in presenza (oltre a contestare il diniego delle attenuanti generiche). I motivi si fondano sulla presunta violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e sulla giurisprudenza che riconosce il diritto dell'imputato detenuto a essere presente se ha manifestato la volontà di comparire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto tardiva la richiesta di partecipazione di Brizzi Romano in rapporto al termine perentorio previsto dalla disciplina emergenziale (rito cartolare in appello): la richiesta del 26/09/2022 era tardiva rispetto all'udienza del 03/10/2022. Ha ritenuto altresì che la pronuncia delle Sezioni Unite invocata dai ricorrenti non sia applicabile alla disciplina emergenziale. Quanto a Brizzi Giuseppe, la Corte ha confermato che non risultava richiesta di partecipazione e ha respinto il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione del giudice di merito. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p., art. 179 c.p.p.
Richiamate dai ricorrenti in ordine alla possibilità di declarare la nullità per mancata partecipazione dell'imputato; la Corte ne prende atto ma valuta la questione alla luce della disciplina emergenziale applicabile.
Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 4
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
La Corte ha ritenuto che il termine di 15 giorni sia perentorio anche per l'imputato detenuto: la richiesta del 26/09/2022 per l'udienza del 03/10/2022 era quindi tardiva e non idonea a determinare nullità.
Legge 30 dicembre 2020, n. 176 (conversione e richiamo al d.l. 137/20, art. 23-bis)
La legge di conversione ha introdotto/riprodotto norme sul rito cartolare in appello; la Corte ha richiamato che la disciplina emergenziale è stata recepita nella normativa successiva e applicata restrittivamente.
Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010
Giurisprudenza citata dai ricorrenti che afferma la nullità dell'udienza camerale se l'imputato detenuto ha tempestivamente manifestato la volontà di comparire e non è stato tradotto; la Corte di Cassazione ha ritenuto questa pronuncia inconferente rispetto alla disciplina emergenziale invocata nel caso.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Principio giurisprudenziale richiamato in tema di attenuanti generiche: il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per motivare il diniego.
Massime di principio
- Quando si applica il rito cartolare/discipline emergenziali, i termini perentori (es. 15 giorni) per richiedere la discussione orale o la partecipazione vanno rispettati anche per gli imputati detenuti: richieste successive sono considerate tardive e non producono nullità.
- La giurisprudenza ordinaria che tutela il diritto dell'imputato detenuto a essere tradotto in udienza (Sez. U.) trova applicazione fuori dalla specifica disciplina emergenziale; occorre verificare quale regime sia applicabile al procedimento.
- Per evitare problemi in caso di imputati detenuti, le richieste di partecipazione devono essere sempre presentate per iscritto tramite il difensore nei termini e con le modalità previste, con prova documentale della trasmissione.
- In tema di attenuanti generiche, la cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito: se il giudice di merito indica elementi decisivi che giustificano il diniego, la motivazione è in genere ritenuta sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta inevitabilmente condanna alle spese di giudizio e, frequentemente, il versamento a titolo di Cassa delle ammende; valutare sempre il rischio processuale prima di proporre ricorso.
- Verificare sempre, nel verbale d'udienza, la menzione della partecipazione in presenza o a distanza dell'imputato: l'assenza di annotazioni può essere contestata solo se sussistono elementi probanti della tempestività della richiesta di partecipazione.
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