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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39548/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti (marijuana) e detenzione illecita di arma e munizionamento. Entrambi deducono la nullità del giudizio d'appello per mancata partecipazione all'udienza camerale: Brizzi Romano sostiene di aver tempestivamente richiesto la traduzione per essere presente (richiesta trasmessa dall'ufficio matricola il 26/09/2022) ma non essere stato tradotto né risultare la partecipazione a distanza; Brizzi Giuseppe lamenta similmente la mancata celebrazione in presenza (oltre a contestare il diniego delle attenuanti generiche). I motivi si fondano sulla presunta violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e sulla giurisprudenza che riconosce il diritto dell'imputato detenuto a essere presente se ha manifestato la volontà di comparire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto tardiva la richiesta di partecipazione di Brizzi Romano in rapporto al termine perentorio previsto dalla disciplina emergenziale (rito cartolare in appello): la richiesta del 26/09/2022 era tardiva rispetto all'udienza del 03/10/2022. Ha ritenuto altresì che la pronuncia delle Sezioni Unite invocata dai ricorrenti non sia applicabile alla disciplina emergenziale. Quanto a Brizzi Giuseppe, la Corte ha confermato che non risultava richiesta di partecipazione e ha respinto il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione del giudice di merito. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p., art. 179 c.p.p.

    Richiamate dai ricorrenti in ordine alla possibilità di declarare la nullità per mancata partecipazione dell'imputato; la Corte ne prende atto ma valuta la questione alla luce della disciplina emergenziale applicabile.

  • Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 4

    La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

    La Corte ha ritenuto che il termine di 15 giorni sia perentorio anche per l'imputato detenuto: la richiesta del 26/09/2022 per l'udienza del 03/10/2022 era quindi tardiva e non idonea a determinare nullità.

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 176 (conversione e richiamo al d.l. 137/20, art. 23-bis)

    La legge di conversione ha introdotto/riprodotto norme sul rito cartolare in appello; la Corte ha richiamato che la disciplina emergenziale è stata recepita nella normativa successiva e applicata restrittivamente.

  • Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010

    Giurisprudenza citata dai ricorrenti che afferma la nullità dell'udienza camerale se l'imputato detenuto ha tempestivamente manifestato la volontà di comparire e non è stato tradotto; la Corte di Cassazione ha ritenuto questa pronuncia inconferente rispetto alla disciplina emergenziale invocata nel caso.

  • Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010

    Principio giurisprudenziale richiamato in tema di attenuanti generiche: il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per motivare il diniego.

Massime di principio

  • Quando si applica il rito cartolare/discipline emergenziali, i termini perentori (es. 15 giorni) per richiedere la discussione orale o la partecipazione vanno rispettati anche per gli imputati detenuti: richieste successive sono considerate tardive e non producono nullità.
  • La giurisprudenza ordinaria che tutela il diritto dell'imputato detenuto a essere tradotto in udienza (Sez. U.) trova applicazione fuori dalla specifica disciplina emergenziale; occorre verificare quale regime sia applicabile al procedimento.
  • Per evitare problemi in caso di imputati detenuti, le richieste di partecipazione devono essere sempre presentate per iscritto tramite il difensore nei termini e con le modalità previste, con prova documentale della trasmissione.
  • In tema di attenuanti generiche, la cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito: se il giudice di merito indica elementi decisivi che giustificano il diniego, la motivazione è in genere ritenuta sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta inevitabilmente condanna alle spese di giudizio e, frequentemente, il versamento a titolo di Cassa delle ammende; valutare sempre il rischio processuale prima di proporre ricorso.
  • Verificare sempre, nel verbale d'udienza, la menzione della partecipazione in presenza o a distanza dell'imputato: l'assenza di annotazioni può essere contestata solo se sussistono elementi probanti della tempestività della richiesta di partecipazione.

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