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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la sentenza di merito di condanna, non essendo stati ritenuti ammissibili i motivi di ricorso diretti contro il giudizio di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. I primi due motivi deducevano violazione di legge e travisamento del fatto e della prova, contestando la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano inammissibili perché consistevano nella pedissequa riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata; inoltre miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che denunciano violazione di legge o travisamento del fatto devono essere specifici e non possono risolversi nella mera riproposizione delle censure già svolte in appello o nella richiesta di una nuova valutazione del merito.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifica confutazione, motivi già dedotti in appello e già disattesi dalla sentenza di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, poiché tale attività appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
  • Le censure per violazione di legge o travisamento della prova devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata e assolvere a una effettiva funzione critica, altrimenti sono solo apparenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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