Cassazione Penale, Sentenza n. 40418/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 03/02/2022 con la quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per il reato di bancarotta semplice. L'unico motivo dedotto è l'erronea qualificazione giuridica del fatto: si censura che il capo di imputazione, rimasto immutato, richiamava la tenuta delle scritture contabili 'in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari' (formulazione propria della bancarotta fraudolenta generica) e che la contestazione relativa al prelievo di Euro 73.000 come compenso per lavoro subordinato non sarebbe compatibile con la qualificazione in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di interesse. Ha ritenuto che l'impugnazione per presunta errata qualificazione giuridica sia ammessa in Cassazione solo per errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti indiscutibilmente e senza margini di opinabilità eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto la formulazione del capo non è apparsa incompatibile con l'ipotesi di bancarotta semplice (irregolare tenuta delle scritture ai sensi del secondo comma dell'art. 217 l. fall.), e la censura sul prelievo di 73.000 euro è risultata generica e priva di elementi che avrebbero giustificato un'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; inoltre il ricorrente mancava dell'interesse a impugnare poiché altre qualificazioni (bancarotta fraudolenta o preferenziale) comporterebbero sanzioni più gravi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sulla applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa con questo istituto.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita il ricorso per cassazione in caso di patteggiamento alla deduzione di errori manifesti nella qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha precisato che l'errore deve essere immediatamente evidente e senza margini di opinabilità.
art. 217 legge fallimentare (I.fall.)
Il secondo comma (irregolare tenuta delle scritture contabili) può configurare la fattispecie materialmente compatibile con l'enunciazione del capo di imputazione anche quando è escluso il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta.
Riferimento richiamato dalla Corte per osservare che il ricorrente non ha indicato i motivi e gli elementi concreti che avrebbero dovuto portare all'assoluzione ai sensi di tale norma; in sostanza il rimprovero è stato ritenuto privo di specificità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte.
Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per liquidare le somme dovute dal ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso per errore di qualificazione solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità.
- La semplice corrispondenza testuale del capo di imputazione a una formulazione tipica di una fattispecie più grave non determina di per sé un errore manifestamente eccentrico se la descrizione fattuale può oggettivamente rientrare nella fattispecie meno grave contestata.
- Per impugnare efficacemente la qualificazione giuridica è necessario indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto che dimostrano l'incompatibilità tra la fattispecie descritta nel capo e la qualificazione data in sentenza; censure generiche o prive di elementi probatori non sono ammesse.
- Quando la riqualificazione ipotizzata dal ricorrente comporterebbe un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla qualificazione riconosciuta, può venire meno l'interesse a impugnare favorevolmente (cioè per ottenere una qualificazione più grave a favore del ricorrente).
- L'inammissibilità per manifesta infondatezza comporta normalmente condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi il ricorso strutturato in modo debole può avere conseguenze economiche rilevanti.
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