Cassazione Penale, Ordinanza n. 18495/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna di un amministratore unico per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015, con evasione dell’IVA per euro 141.322,87. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi, tutti diretti a contestare la conferma del giudizio di colpevolezza: la difesa chiedeva una rivalutazione delle prove e sosteneva, in sintesi, che non fosse stata adeguatamente dimostrata l’omessa tenuta/rintracciabilità della contabilità, la reale consistenza del magazzino e, soprattutto, l’elemento soggettivo del reato. La Corte rileva che i motivi sono sovrapponibili e manifestamente infondati perché mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio, già esaminato in modo puntuale dai giudici di merito, che avevano valorizzato l’esito della verifica fiscale sulla società fallita, la mancata consegna della documentazione contabile al curatore, l’inesistenza di significative poste attive al fallimento e la grave sofferenza finanziaria della società nel periodo utile per l’adempimento fiscale. Nel ricorso si deduceva anche la prescrizione, ma la Corte esclude che il reato fosse estinto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte precisa inoltre, a prescindere dall’inammissibilità, che il reato non è prescritto: per l’omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000 il termine massimo è di 10 anni e, nel caso dell’anno d’imposta 2015, la prescrizione maturerà il 31 dicembre 2026, sommando alla scadenza ordinaria il termine di 90 giorni previsto per la presentazione tardiva della dichiarazione.
Norme richiamate
Integra il reato di omessa presentazione della dichiarazione; la Corte lo assume come fattispecie contestata e ribadisce che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni previsto per la presentazione tardiva.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
È richiamato per affermare che, per il reato in esame, il termine massimo di prescrizione è di 10 anni.
Viene applicato per conseguire, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000
È richiamato per individuare il termine di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dopo la scadenza ordinaria, rilevante ai fini del dies a quo della prescrizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
- La motivazione sul dolo dell’omessa dichiarazione può essere desunta da plurimi elementi fattuali, tra cui la mancata consegna della contabilità, l’assenza di documentazione idonea a smentire gli esiti della verifica fiscale e la situazione di grave sofferenza finanziaria dell’impresa nel periodo di adempimento.
- Il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000 non si considera prescritto prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto per la presentazione tardiva della dichiarazione; da tale momento decorre il termine prescrizionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
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