Parere n. 1172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal Comune di Solofra contro la Regione Campania, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, della Provincia di Avellino e del Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda per l’annullamento: - della delibera di Giunta Regionale n. 816 del 29 dicembre 2023, pubblicata sul B.U.R.C. Regione Campania del 4 gennaio 2024, avente ad oggetto “Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa Anno scolastico 2024/2025,” nella parte in cui ha disposto, in accoglimento della proposta formulata dall’amministrazione provinciale di Avellino, la soppressione dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Ronca di Solofra, prevedendone lo smembramento in favore dei viciniori istituti scolastici; - della delibera di Giunta Regionale Campania n. 11 del 10 gennaio 2024 e relativo allegato A1 di integrazione di quella innanzi indicata, con cui è stata confermata la soppressione dell’Istituto Ronca di Solofra mediante suo smembramento in favore del liceo De Caprariis di Atripalda e IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino; - del provvedimento presidenziale dell’Amministrazione Provinciale di Avellino n.102/2023 del 5 ottobre 2023; - del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - U.S.R. Campania Direttore Generale prot. U. 2662 del 15 gennaio 2024 e relativi allegati, di recepimento in parte qua delle proposte di cui sopra, con il quale “con effetto dal 01.09.2024 vengono apportate all’organizzazione della rete scolastica ed al piano della offerta formativa regionale, le modifiche di cui agli allegati elenchi che sono parte integrante del presente decreto” e relativi allegati; - se e per quanto di ragione, della D.G. Regione Campania n. 250 del 4 maggio 2023, con cui sono state approvate le linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa – A.S. 2024/2025; - se e per quanto di ragione, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023 con cui sono stati stabiliti i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 (art. 1) e individuate le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di dimensionamento della rete scolastica regionale per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte relativa alla soppressione e allo smembramento dell’Istituto di istruzione secondaria superiore Ronca di Solofra.
Esito
La questione giuridica
Il Comune di Solofra ha proposto ricorso straordinario, con istanza cautelare, contro gli atti regionali, provinciali e ministeriali che hanno disposto la soppressione e lo smembramento dell’Istituto Ronca di Solofra in favore di istituti scolastici viciniori. Il ricorso deduceva eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e violazione o falsa applicazione delle linee guida regionali approvate con D.G. Campania n. 250/2023 e dell’art. 2 d.P.R. n. 233/1998. Nel corso del procedimento, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse delle amministrazioni statali e del Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguardava quindi l’effetto processuale dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato il 1° luglio 2024. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene, l’opposizione determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito e con assorbimento della domanda cautelare.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione della parte consente di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; l’opposizione rituale e tempestiva impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato, modalità utilizzata dal Comune di Solofra.
È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dagli atti di dimensionamento della rete scolastica; la Sezione non ne esamina il merito per effetto della trasposizione.
D.G. Regione Campania n. 250 del 4 maggio 2023
Contiene le linee guida regionali sul dimensionamento della rete scolastica e sulla programmazione dell’offerta formativa, richiamate quale parametro di legittimità degli atti impugnati; il relativo esame è assorbito.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare tale strumento; la manifestazione contraria di una parte mediante opposizione è sufficiente a impedire la definizione del ricorso in sede straordinaria.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la relativa domanda cautelare resta assorbita e non deve essere esaminata dalla Sezione consultiva.
Improcedibilità per trasposizione del ricorso straordinario sul dimensionamento scolastico
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto dal Comune di Solofra contro gli atti regionali, provinciali e ministeriali relativi al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025.
Premesse e atti impugnati
Il Comune contestava la soppressione dell’Istituto di istruzione secondaria superiore Ronca di Solofra e il suo smembramento in favore del Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda e dell’IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino. Erano stati impugnati, tra gli altri:
- la D.G. Regione Campania n. 816 del 29 dicembre 2023;
- la D.G. Regione Campania n. 11 del 10 gennaio 2024 e l’allegato A1;
- il provvedimento presidenziale della Provincia di Avellino n. 102/2023 del 5 ottobre 2023;
- il decreto dell’U.S.R. Campania n. 2662 del 15 gennaio 2024;
- le linee guida regionali approvate con D.G. Campania n. 250 del 4 maggio 2023;
- il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023.
Motivi del ricorso
Il ricorso deduceva un unico motivo articolato in eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e violazione o falsa applicazione delle linee guida regionali e dell’art. 2 d.P.R. n. 233/1998. Il Comune aveva inoltre formulato una domanda cautelare diretta alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Opposizione e trasposizione
Nel corso del procedimento, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’istruzione e del merito e del Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda, ha comunicato di avere notificato il 1° luglio 2024 opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare il procedimento straordinario. La Sezione ha richiamato, sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
L’opposizione rituale e tempestiva ha quindi impedito la prosecuzione del ricorso straordinario e ha determinato la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. Per tale ragione, la Sezione non ha esaminato i motivi relativi al dimensionamento scolastico, né la legittimità sostanziale degli atti impugnati.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita, in quanto non più suscettibile di esame nell’ambito del procedimento straordinario una volta disposta la trasposizione in sede giurisdizionale.
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