Cassazione Penale, Ordinanza n. 27732/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti, sia quello sulla prescrizione, poiché non era ancora decorso il termine per i reati commessi il 25/04/2018, sia quelli sulla motivazione, giudicata congrua, coerente e non viziata da illogicità manifesta. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29/05/2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano: un primo motivo relativo alla dedotta maturazione della prescrizione dei reati contestati; ulteriori motivi che lamentavano asseriti difetti di motivazione, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: ha escluso che fosse decorso il termine di prescrizione per i reati commessi il 25/04/2018 e ha reputato la motivazione della sentenza di merito lineare, coerente ed esaustiva, non efficacemente censurata dal ricorso. È inoltre richiamato il passaggio della sentenza di appello che avrebbe dato adeguata motivazione sulla elevata gravità del fatto, ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La elevata gravità del fatto, come valorizzata dalla sentenza di merito, è stata ritenuta ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 01
Richiamata per affermare che, nel caso di specie, non era ancora decorso il termine di prescrizione dei reati contestati.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione è manifestamente infondato quando, in base alla data di commissione dei fatti e al termine applicabile, il termine estintivo non è ancora maturato.
- La censura per vizi della motivazione è inammissibile o manifestamente infondata se la sentenza impugnata presenta una motivazione lineare, coerente ed esaustiva, e il ricorso non indica reali aporie logiche o omissioni decisive.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito motiva in modo specifico sull'elevata gravità della condotta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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