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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18048/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che, in sede di esecuzione ex art. 671 c.p.p., aveva negato il riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze esecutive. La difesa deduceva la violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a base delle condotte delittuose. In particolare, lamentava che i reati oggetto di una delle sentenze fossero stati considerati autonomi nonostante, a suo dire, fossero collegati alle altre condotte da una medesima programmazione criminosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e comunque infondate, osservando che la motivazione dell'ordinanza impugnata non era manifestamente illogica né giuridicamente errata. Il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato tre profili decisivi: il notevole intervallo temporale di oltre due anni tra i fatti del 2019 e le rapine del 2017; l'inverosimiglianza di una preordinazione iniziale estesa anche ai fatti più tardivi; la diversa finalità della rapina successiva, inserita in una spedizione punitiva e non in un medesimo programma di profitto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso; il mero richiamo astratto alla pluralità di reati non basta se gli elementi fattuali evidenziano autonomia tra le condotte.

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva il giudice può applicare la disciplina della continuazione tra reati già giudicati, ma solo quando emerga in modo concreto e non generico la prova dell'unico disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p. il riconoscimento della continuazione presuppone una verifica concreta dell'unicità del disegno criminoso, che non può essere desunta in modo meramente assertivo o generico.
  • Un rilevante iato temporale tra i fatti e la diversa struttura o finalità delle singole condotte sono indici idonei a escludere la continuazione e a far propendere per l'abitualità delittuosa o per la pluralità autonoma dei reati.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche contro una motivazione logica e giuridicamente corretta del giudice di merito o dell'esecuzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in assenza di esonero, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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