Ordinanza n. 267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria n. 00213/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti amministrativi contestati nel giudizio di primo grado. Dalla decisione emerge una problematica connessa al nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero, successivamente sbloccato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Calabria, che ha comunicato la possibilità di procedere alla richiesta del visto. L'appellante ha inoltre rappresentato esigenze di continuità aziendale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la delicatezza della questione imponesse un approfondimento nella sede di merito, ma ha ravvisato, nella fase cautelare, un pericolo di pregiudizio e la prevalenza delle esigenze rappresentate mediante la comparazione degli interessi contrapposti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è stata motivata dalla necessità di approfondire la delicata problematica nel giudizio di merito, dalla sopravvenuta comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione relativa allo sblocco del nulla osta e alla conseguente possibilità di richiedere il visto, nonché dalla necessità di tutelare, nelle more, le esigenze di continuità aziendale. Il TAR è stato incaricato di fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
Norma processuale posta a fondamento dell'appello cautelare al Consiglio di Stato.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Il giudice d'appello cautelare dispone la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle persone fisiche menzionate.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando la controversia presenta una problematica delicata che richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere la misura cautelare senza anticipare la decisione di merito, mantenendo impregiudicata ogni valutazione successiva.
- La sopravvenuta comunicazione dell'amministrazione che sblocca il nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero e consente di procedere alla richiesta del visto costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della situazione concreta.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, le esigenze di continuità aziendale rappresentate dall'operatore economico possono giustificare l'accoglimento della misura quando il pregiudizio nelle more del merito risulti adeguatamente apprezzabile.
- L'accoglimento della misura cautelare può essere accompagnato dalla trasmissione dell'ordinanza al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
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