Cassazione Civile, Ordinanza n. 23495/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva deciso su una controversia promossa da lavoratori dipendenti per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata istituzione del servizio mensa, o di una modalità alternativa, prevista dall'art. 68 del CCNL Aiop-Aris-Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 2002-2005. Nel giudizio di revocazione la società ha sostenuto che la precedente decisione sarebbe incorsa in errore di percezione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., perché avrebbe fondato il diritto dei dipendenti alla pausa e al buono pasto su un fatto inesistente, ossia l'effettuazione della pausa pranzo; secondo la ricorrente, dalla documentazione agli atti emergeva invece che i lavoratori svolgevano attività senza pause o interruzioni, e solo la presenza dell'orario spezzato consentirebbe, secondo la corretta interpretazione dell'art. 68 del contratto collettivo, l'insorgenza del diritto al servizio mensa o al buono pasto. Prima della decisione nel merito della revocazione, la società ha però depositato rinuncia al ricorso, notificata ai controricorrenti, che è stata accettata per iscritto da questi ultimi.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore munito di procura generale, e dell'accettazione scritta della rinuncia da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, in applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 4, ha escluso la pronuncia sulle spese. Non è stata dunque esaminata nel merito la domanda di revocazione fondata sul preteso errore di percezione.
Norme richiamate
art. 68 del CCNL Aiop-Aris-Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 2002-2005
la ricorrente sosteneva che la norma collettiva subordina il diritto al servizio mensa o al buono pasto alla presenza di un orario spezzato e quindi a una pausa pranzo; la Corte non si pronuncia nel merito su tale interpretazione perché il giudizio viene estinto
richiamato come fondamento del motivo di revocazione per asserito errore di percezione su un fatto decisivo
richiamato per il deposito della memoria con la rinuncia al giudizio
indicato quale base normativa dell'estinzione del processo per rinuncia al ricorso
richiamato per affermare che, in caso di rinuncia accettata, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore munito dei necessari poteri e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non è tenuta a pronunciarsi sulle spese, secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione, anche se essi attengono a un presunto errore di percezione in sede di revocazione.
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