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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40653/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto già confermata in appello resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva confermato la condanna per furto. I motivi dedotti erano due: un primo motivo relativo a pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di responsabilità; un secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, lamentando l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena. La Corte rileva però che entrambi i motivi si risolvono in doglianze generiche, in larga parte di fatto, e sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello; quanto alla pena, la motivazione della sentenza di merito è ritenuta adeguata e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche, fattuali o meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, senza indicare specifici vizi logicamente o giuridicamente apprezzabili della decisione impugnata.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio non può risolversi in una mera richiesta di diversa valutazione discrezionale della pena, quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato e non illogico l'esercizio del potere di commisurazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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