Cassazione Penale, Sentenza n. 40107/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di 69.674 giocattoli (1.777 colli) importati dalla Cina e ritenuti riprodurre marchi LEGO, LEGO A/S e SPIN MASTER TOYS contraffatti. Il ricorrente ha dedotto: mancata autonoma e puntuale valutazione da parte del Tribunale del riesame degli elementi difensivi depositati (memoria per archiviazione trasmessa al P.M.); carenza o mera apparenza della motivazione circa il fumus del reato di cui all'art. 474 c.p. e correlato art. 648 c.p., contestando la natura e il valore probatorio delle cosiddette perizie, ritenute semplici dichiarazioni delle titolari dei diritti; contestazione circa la qualificazione dei prodotti CQGO come violazione di disegni/modelli e non di marchi, rilievo su presunta nullità o decadenza di titoli (brevetto del cubo di Rubik scaduto nel 1995; presunta nullità di marchi tridimensionali Spin Master) e richiesta di indicazione delle caratteristiche individualizzanti dei modelli ritenuti violati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il limite dell'impugnazione in materia di sequestro preventivo a profili di violazione di legge e a vizi motivazionali radicali, giudicando invece la motivazione del Tribunale del riesame congrua e sufficiente. Il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato le valutazioni tecniche svolte da consulenti e da soggetti titolari dei marchi, ritenuti qualificati, e aveva inoltre considerato la possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti (anche nei termini dell'art. 517 o 517 ter c.p.) che spetterà al giudizio di merito. La Corte ha escluso l'analogia in malam partem e ha ritenuto non sussistenti i vizi denunciati. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Tutela dei marchi e dei segni distintivi contro la contraffazione: per integrarlo è necessaria la materiale riproduzione o alterazione dell'altrui marchio idonea a ingenerare confusione nei consumatori e a ledere la fede pubblica; sufficiente fumus per giustificare il sequestro quando risultano valutazioni tecniche che indicano potenziale rischio di inganno.
Norma sulla ricettazione richiamata dal Tribunale in relazione agli illeciti connessi alla circolazione dei beni presunti contraffatti; la decisione ha ritenuto i presupposti indiziari tali da giustificare l'eventuale inquadramento anche sotto questo profilo.
Norma che tutela il patrimonio del titolare della proprietà industriale rispetto a imitazioni o sfruttamento indebito; il Tribunale ha richiamato anche questa fattispecie come possibile qualificazione alternativa qualora manchi la contraffazione qualificata ex art. 474.
Protegge il titolare contro lo sfruttamento parassitario dei connotati essenziali del prodotto; richiamata dalla giurisprudenza come quadro alternativo alla contraffazione quando esiste indebito sfruttamento senza contraffazione piena.
artt. 291 comma 1 e 292 comma 2 lett. c) bis cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al dovere del giudice di compiere un'autonoma valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse comunque conforme ai requisiti di coerenza e completezza richiesti.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda in caso di rigetto dell'impugnazione avverso provvedimenti di sequestro; applicata nella determinazione equitativa di euro 2.000.
Massime di principio
- Il sindacato in Cassazione sui provvedimenti di sequestro preventivo è limitato alle violazioni di legge e a vizi motivazionali gravi: per ottenere accoglimento occorre dimostrare un vizio formale/legale o una motivazione assente o manifestamente illogica.
- Le valutazioni tecniche rese da consulenti delle aziende titolari dei diritti possono avere efficacia probatoria ai fini del fumus del reato quando i soggetti sono qualificati e riferiscono su elementi tecnici di cui hanno diretta conoscenza.
- La difesa deve tempestivamente produrre e documentare consulenze tecniche contrapposte e indicare in modo specifico in che cosa le valutazioni dell'autorità sono erronee; mere affermazioni generiche non disarticolano il percorso motivazionale del giudice.
- Occorre distinguere tra la fattispecie di contraffazione (art. 474 c.p.), che tutela la fede pubblica richiedendo il rischio di confusione, e le fattispecie patrimoniali/di sfruttamento parassitario (art. 517 e 517 ter c.p.), che possono configurarsi anche in assenza di contraffazione piena: la qualificazione definitiva spetta al giudizio di merito.
- La contestazione della validità o della scadenza di titoli (brevetti, marchi tridimensionali) va documentata e collegata specificamente al profilo del fumus: la semplice eccezione astratta sulla scadenza o nullità non è necessariamente sufficiente a far cadere il sequestro se permangono indizi tecnici di inganno o sfruttamento.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è utile indicare puntualmente quali elementi tecnici o fattuali avrebbero dovuto indurre un esito diverso, illustrando con perizia contraria come tali elementi disarticolano il ragionamento probatorio adottato dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40032/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40035/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40036/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40039/2023 del 03/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →