Sentenza n. 4979/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento 1) della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del Torrente Arrone e tutti i suoi allegati, comprese le “norme” e in particolare la disciplinare relativa agli “interventi che alterano la morfologia naturale del territorio”, alle “colture” praticabili e alle modalità di coltivazione, alle “recinzioni”, agli “impianti per la produzione di energia areali e verticali”, le “aree di visuale”, di cui al decreto del Ministero della Cultura – Segretariato regionale per il Lazio – Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio del 16 febbraio 2024, n. 2765-A - pubblicato sul BUR Lazio n. 16 del 22 febbraio 2024; 2) del parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, reso in sede di riunione decisoria convocata dal 13 al 15 febbraio 2024 e del relativo verbale del 15 febbraio 2024, prot. 1293; 3) della relazione istruttoria – controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute; 4) del parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso nel corso della seduta del 13 febbraio 2024, di cui al verbale n. 5 del 13 febbraio 2024, non in possesso della ricorrente ma citato a pagina 3 del decreto del 16 febbraio 2024; e inoltre per impugnare nuovamente gli atti e i provvedimenti impugnati nel ricorso avanti il TAR Lazio-Roma r.g. 14352/2023: 5) proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del Torrente Arrone e tutti i suoi allegati, comprese le “norme” e in particolare la disciplinare relativa agli “interventi che alterano la morfologia naturale del territorio”, alle “colture” praticabili e alle modalità di coltivazione, alle “recinzioni”, agli “impianti per la produzione di energia areali e verticali”, le “aree di visuale”; 6) nota dell'8 agosto 2023, prot. 13310-P con cui la Soprintendenza ABAP per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale ha trasmesso la proposta di cui al punto precedente ai Comuni territorialmente interessati – entrambi pubblicati sull'albo pretorio comunale di Tuscania il 9 agosto 2023, numeri di registro 864, 865, 866 e 867; 7) parere della Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, Area pianificazione paesaggistica e di area vasta del 3 agosto 2023, prot. 876345, conosciuto e ricevuto in copia dalla ricorrente il 14 novembre 2023; 8) verbale del tavolo tecnico del 1° marzo 2023 tra Ministero della Cultura e Regione Lazio, conosciuto ma non anche ricevuto in copia dalla ricorrente il 14 novembre 2023; 9) ogni altro eventuale ulteriore atto, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, con i relativi atti presupposti e allegati
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la dichiarazione di notevole interesse pubblico adottata dal Ministero della cultura nel febbraio 2024, nonché gli atti presupposti, istruttori e connessi, contestando il vincolo paesaggistico incidente sui terreni destinati alla realizzazione di un impianto agrivoltaico per il quale erano state presentate istanze di valutazione di impatto ambientale al Ministero dell'ambiente e di autorizzazione unica alla Provincia di Viterbo. Il giudizio era stato istruito anche mediante verificazione. Nel corso del processo, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché la procedura di VIA si era conclusa con un giudizio negativo di compatibilità ambientale, non impugnato, e la società aveva rinunciato alla prosecuzione del progetto.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il vincolo paesaggistico e gli atti presupposti. Ha inoltre revocato la verificazione disposta con ordinanza n. 14655/2025, non essendo stata ancora formalmente avviata né risultando svolte attività istruttorie dal verificatore. Le spese sono state compensate nei confronti dei Ministeri costituiti; nulla è stato disposto quanto alle amministrazioni evocate non costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in rito.
Indicato nel fatto quale base normativa dell'istanza di autorizzazione unica per l'impianto agrivoltaico; non è stato oggetto di esame decisorio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione perché è venuto meno il progetto o l'utilità concreta perseguita, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La verificazione disposta nel corso del processo deve essere revocata quando, prima del suo formale avvio e dell'espletamento di attività istruttorie, la controversia viene definita per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di definizione del giudizio per ragioni processuali e di mancata costituzione di alcune amministrazioni intimate, il giudice può compensare le spese nei confronti delle parti costituite e non adottare statuizioni sulle spese nei confronti delle amministrazioni non costituite.
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