Cassazione Penale, Sentenza n. 10450/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il ricorso avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per associazione e reati-fine (falsificazione e detenzione/cessione di banconote). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e valutazione erronea della gravità indiziaria, sostenendo che il sequestro del 17/12/2021 e le intercettazioni non dimostrassero il collegamento tra quell'episodio e gli altri capi; che la produzione di banconote non fosse completata e che non vi fosse alcuno scambio concreto delle banconote; e che la fattispecie fosse in sostanza un "reato impossibile"; (ii) vizio di motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo proponesse una valutazione alternativa del materiale indiziario senza dimostrare una incongruenza logico-giuridica della motivazione del Tribunale del Riesame, la cui ricostruzione (sulla base delle intercettazioni, del sequestro e delle modalità operative ripetute, nonché dei ruoli dei vari indagati) è risultata coerente e logica. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione (pregresse condanne/specifici precedenti, ruolo nevralgico dell'imputato, tentativi di far riprendere la produzione dopo arresti) e l'inidoneità di misure alternative, considerato anche il possibile uso di familiari per proseguire l'attività illecita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, con invio degli atti per i provvedimenti di comunicazione prescritti.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso avverso il provvedimento restrittivo emesso dal GIP; qui il ricorso al Tribunale del Riesame era stato esercitato ai sensi di tale articolo.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Previsioni relative ai motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione sulle misure cautelari, che non consente una rivalutazione completa degli indizi ma solo il controllo sulla congruenza logico-giuridica della motivazione.
Disciplina della custodia cautelare e dei suoi presupposti; richiamata nella contestazione iniziale relativa alla legittimità della misura cautelare applicata.
Regola l'attualità del pericolo di reiterazione e i requisiti per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto valutazione adeguata dell'attualità del pericolo da parte del Tribunale del Riesame.
Richiamato in connessione con la responsabilità penale e la collaborazione di più autori; impiegato nella ricostruzione delle responsabilità collettive nell'associazione.
Norma che punisce la falsificazione di moneta; è uno dei reati-fine contestati e la Corte ha ritenuto sufficienti gli indizi sulla produzione e commercio di banconote false.
Disciplina del delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che la pluralità di elementi indiziari potesse sostenere la sussistenza della struttura associativa e dei ruoli al suo interno.
Indica i requisiti della motivazione; la Corte ha richiamato la necessità che la motivazione del Tribunale del Riesame sia conforme a tali criteri, cosa che ha ritenuto verificata.
Modulo cui si ispira la motivazione delle decisioni penali; la Corte ha specificato che la motivazione cautelare deve rispettare la struttura prevista, con adattamenti per le pronunce basate su indizi.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'invio degli atti alla cancelleria per le comunicazioni previste; disposta dalla Corte a fini di adempimenti.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari la sede non è per riesaminare i fatti o proporre una valutazione alternativa degli indizi, ma per verificare la coerenza logica e la conformità giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
- Per la custodia cautelare per associazione e reati-fine è sufficiente un compendio indiziario complessivo, coerente e logico (intercettazioni, sequestri, modalità operative ripetute, ruoli e consistenza delle cessioni) che permetta di desumere la gravità indiziaria.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere desunta da elementi concreti quali precedenti specifici, ruolo centrale nell'organizzazione, sequenza di reati-fine e condotte volte a ripristinare l'attività criminosa dopo interventi repressivi.
- La richiesta di misure meno afflittive è valutata rispetto all'idoneità concreta di tali misure a impedire la prosecuzione dell'attività delittuosa; l'eventuale impiego di terzi (es. familiari) per proseguire l'attività è un elemento che può rendere inidonea la misura meno gravosa.
- Quando si censura la motivazione delle decisioni cautelari occorre indicare puntualmente le incongruenze logiche o violazioni di diritto nella motivazione, non limitarsi a prospettare scenari alternativi non sorretti dalla dimostrazione di un vizio formale o sostanziale.
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