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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08866/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato resta quindi fermo, non essendo stata accolta la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/04/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico motivo di impugnazione riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ritenuta compatibile con la tenuità dell'offesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura riproponeva profili già esaminati e respinti dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di illogicità manifeste.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta configurabile, perché i giudici di merito avevano già valutato la condotta come non compatibile con la tenuità dell'offesa e la Cassazione ha reputato corretta e non illogica tale valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo si limita a riproporre questioni già scrutinante e disattese in modo congruo dai giudici di merito, senza evidenziare errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo nei limiti della verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione; se il giudice di merito ha escluso la tenuità con argomentazione puntuale e non contraddittoria, la censura non può essere accolta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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