Cassazione Penale, Ordinanza n. 15521/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso riguarda un provvedimento del tribunale di sorveglianza di Napoli che ha inciso sull'affidamento in prova del condannato. Il difensore deduceva la violazione di legge in relazione alla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento, sostenendo quindi che la revoca non potesse operare nei termini ritenuti dal giudice di sorveglianza. La Corte osserva però che le doglianze erano già state prospettate e disattese in sede di merito con argomenti ritenuti corretti. In particolare, il tribunale aveva valorizzato la mancata prova di una effettiva partecipazione al percorso rieducativo, rilevando che il condannato, pochi mesi prima della cessazione della misura, aveva commesso ulteriori reati in concorso con altri; inoltre aveva escluso che la pena potesse considerarsi validamente espiata in affidamento, poiché i fatti di reato accertati nel gennaio 2022, per la loro materialità e prossimità temporale alla scadenza della misura, indicavano l'assenza di risultati positivi del trattamento e del recupero.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia affrontato in modo congruo i rilievi difensivi.
- Nel giudizio di sorveglianza, ai fini della revoca dell'affidamento in prova, assumono rilievo la condotta complessiva del condannato e la verifica dell'effettiva partecipazione al percorso rieducativo; la commissione di nuovi reati in prossimità della scadenza della misura può escludere l'avvenuta positiva evoluzione trattamentale.
- La revoca dell'affidamento non può essere neutralizzata dalla mera allegazione formale di una decorrenza ex tunc se il giudice di merito ha accertato, in fatto, l'assenza di esiti positivi del trattamento e la prossimità temporale di ulteriori reati rispetto alla fine della misura.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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