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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07578/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la condotta contestata fosse di brevissima durata, che non vi fosse una reale lesione della misura custodiale e che l'imputato si fosse subito scusato con gli operanti. Inoltre censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la deposizione degli operanti i quali avevano visto l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, stazionare in strada davanti al portone dell'abitazione. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere da durata, distanza o ragioni dell'allontanamento. Ha poi ritenuto immune da censure anche il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato sia sull'assenza di prova circa la durata dell'evasione sia sui numerosi precedenti dell'imputato, indicativi di proclività a delinquere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile anche al reato di evasione, ma solo se la concreta fattispecie, valutati congiuntamente condotta, danno e colpevolezza, presenta offensività minima.

  • art. 385 c.p.

    L'evasione dagli arresti domiciliari si realizza con qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza che assumano rilievo la brevità della condotta, la ridotta distanza dello spostamento o i motivi dell'allontanamento.
  • La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in relazione all'evasione, ma solo quando la vicenda concreta sia caratterizzata da offensività minima all'esito di una valutazione complessiva di condotta, danno e colpevolezza.
  • Il giudizio di esclusione della particolare tenuità del fatto è logicamente motivato quando il giudice di merito evidenzi sia l'incertezza o la non dimostrazione di elementi rilevanti sulla concreta modestia del fatto, sia precedenti penali idonei a escludere una minima offensività complessiva.
  • In sede di legittimità non è censurabile la motivazione del giudice di merito se questa è non illogica e coerente con i principi di diritto applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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