Cassazione Penale, Sentenza n. 45485/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha confermato colpevole di violazione di domicilio (assolto per molestie). Contesta la motivazione della Corte di merito sostenendo che l'area recintata antistante l'abitazione della persona offesa fosse parte di un'area condominiale comune e che l'accordo verbale per la tripartizione non era stato formalizzato per la sua opposizione: ciò, a suo avviso, escluderebbe il ius excludendi alios della vittima necessario per la configurabilità del reato di violazione di domicilio. Inoltre contesta che la Corte abbia dato rilievo alla sua mancata azione giudiziale senza considerare che anche gli altri condomini non avevano agito e che il ricorrente aveva compiuto atti dimostranti la sua considerazione del cortile come indiviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la vittima, pur priva di un titolo formale, aveva creato una situazione di fatto di uso esclusivo dell'area (recintamento, arredi, piscina, presenza dei cani) e che l'imputato era ripetutamente entrato clandestinamente in quell'area con l'evidente scopo di spiarla, integrando così il reato di violazione di domicilio. La Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di un atto scritto formalizzante la tripartizione e non ha ritenuto cogente la mancata azione giudiziale dell'imputato. Il ricorso viene rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Rv. 276907
Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Rv. 276907
Principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione priva di valido titolo non esclude che il luogo sia considerato effettivo domicilio dell'occupante quando la situazione di fatto conferisce a costui il potere di esclusione.
Sez. 5, n. 3998 del 19/12/2018 (Santini), dep. 2019, Rv. 2753749
Sez. 5, n. 3998 del 19/12/2018, Santini, Rv. 2753749
Riferimento giurisprudenziale che attribuisce rilievo alla situazione di fatto (es. ex conviventi che restano nell'abitazione) per riconoscere protezione e ius excludendi anche in assenza di formale titolarita'.
Sez. 5, n. 47500 del 21/09/2012 (Catania), Rv. 254518
Sez. 5, n. 47500 del 21/09/2012, Catania, Rv. 254518
Ulteriore precedente che conferma la possibile tutela della permanenza e dell'intimita' domestica sulla base di fatti concreti, indipendentemente da formalizzazioni documentali.
Violazione di domicilio (art. 614 c.p.)
Applicata nel caso: per la configurazione del reato e' necessario che la persona offesa abbia il potere di escludere altri dall'immobile o dallo spazio considerato come sua dimora; tale potere puo' derivare da una situazione di fatto anche in assenza di titolo formale.
Massime di principio
- La qualita' di 'domicilio' ai fini del reato di violazione di domicilio puo' derivare da una situazione di fatto (uso esclusivo, recintamento, arredi, presenza di animali, svolgimento di atti della vita quotidiana) anche se non esiste un titolo formale scritto.
- L'assenza di un accordo scritto o di un titolo formale non e' di per se sufficiente a escludere il ius excludendi della persona che ha creato e mantenuto un uso esclusivo e stabile dell'area.
- Il comportamento concreto dell'intruso (es. ingressi clandestini finalizzati a spiare) e' rilevante per integrare il reato: l'intento e le modalita' dell'accesso pesano tanto quanto la qualita' del diritto sulla cosa.
- La mancata azione giudiziale da parte dell'occupante originario o degli altri comproprietari non esclude che la situazione di fatto sia tutelabile penalmente; la valutazione si basa sulla realta' del rapporto tra le parti e non solo su atti processuali.
- In situazioni analoghe, per difendersi e per provare la sussistenza del ius excludendi e' utile raccogliere prove di uso esclusivo e continuativo (foto del recintamento, testimonianze dei vicini, elementi che dimostrano l'uso quotidiano, comunicazioni/interventi dei condomini, elementi che mostrino l'intento persecutorio dell'intrusione).
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