Cassazione Penale, Sentenza n. 37462/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 416-bis, commi primo-quinto, contestando la gravità degli indizi sia con riferimento alla partecipazione personale del Saccio al sodalizio mafioso sia con riferimento alla stessa sussistenza del sodalizio. Il ricorrente deduce che le frequentazioni contestate deriverebbero solo da rapporti di parentela con Umina, che il collaboratore Bisconti avrebbe escluso una rituale affiliazione e che incontri citati furono casuali e con presenza marginale del Saccio; contesta inoltre l'interpretazione della conversazione intercettata del 28/07/2016, ritenendola insufficiente a provare una partecipazione operativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte generico e meramente confutativo e in parte manifestamente infondato e aspecifico. Sul piano motivazionale la Corte ha richiamato il principio per cui l'intensità dell'obbligo motivazionale del giudice d'appello dipende dalla specificità delle censure; ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva contestato specificamente la sussistenza del sodalizio, per cui il richiamo 'per relationem' all'ordinanza originaria e alle risultanze investigative è legittimo. Quanto alla partecipazione personale, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del tribunale basata sulle dichiarazioni del collaboratore Bisconti e sulle intercettazioni (in particolare la conversazione tra Umina e la compagna) che avrebbero evidenziato un ruolo dinamico e l'incarico di "affiancamento" affidato a Saccio. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
Norme richiamate
commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto
La norma sul delitto di associazione di tipo mafioso è stata ritenuta applicabile e la gravità degli indizi è stata valutata sulla base di dichiarazioni di collaboratore e intercettazioni, che il giudice ha ritenuto idonee a dimostrare intraneità e ruolo operativo del ricorrente nel sodalizio
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a esito della pronuncia; non incide sul merito cautelare ma sulla gestione amministrativa della sentenza
Corte cost. n. 186 del 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di responsabilità nella proposizione del ricorso e valutazione della colpa: utilizzata per motivare l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare è inammissibile se le censure sono generiche o meramente confutative; le doglianze devono essere specifiche e ben articolate per imporre un esame motivato da parte del giudice d'appello
- La tecnica del richiamo 'per relationem' all'ordinanza genetica è ammessa quando l'appellante non contesta specificamente alcuni profili (es. la sussistenza del sodalizio); se invece le doglianze sono idonee a disarticolare il ragionamento probatorio, il giudice deve affrontarle esplicitamente
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia combinate con intercettazioni possono costituire, se coerenti e articolate, elementi sufficienti per ritenere la gravità indiziaria ai fini della custodia cautelare per il reato di mafia; il rapporto di parentela o poche apparenti frequentazioni non escludono automaticamente l'intraneità
- Nel valutare la gravità degli indizi il giudice valuta il complesso degli elementi (conoscenza delle dinamiche associative, partecipazione a incontri con soggetti apicali, attribuzione di compiti all'interno dell'organizzazione) e non singoli elementi isolati
- Le impugnazioni inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende), perciò va valutata attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre il ricorso
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