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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24714/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'indulto concesso a Scalmato (anni 2 di reclusione, legge 31/07/2006 n.241) perché, entro il quinquennio previsto dalla norma, l'interessato ha commesso un nuovo delitto non colposo: reati di bancarotta (artt. 216 e 223 R.D. 16/03/1942 n.267). Scalmato era stato successivamente condannato in via definitiva alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. Il ricorrente ha contestato che: 1) il giudice dell'esecuzione avrebbe fondato la revoca su un reato colposo (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto); 2) in caso di unificazione in continuazione di più reati, ai fini della soglia di sbarramento prevista dalla legge sull'indulto andrebbe considerata la pena singola per ciascun reato o comunque che la pena riferibile al reato non colposo non avrebbe superato la soglia di 2 anni; 3) la revoca sarebbe ingiustificata perché non sarebbe richiesta una forma di riparazione del danno antecedente alla concessione dell'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva revocato l'indulto. Motivazioni principali: 1) la consumazione del reato di bancarotta coincide con la data della sentenza dichiarativa di fallimento, pertanto il fatto si è perfezionato nel periodo rilevante per l'indulto; 2) in presenza di unificazione di reati in continuazione, ai fini della revoca dell'indulto si deve tener conto non della pena complessiva ma della pena comminata per la più grave delle violazioni (escludendo l'aumento per continuazione ex art. 81 c.p.); 3) l'argomento sulla presunta necessita di 'riparazione' non costituisce un elemento normativo che osti alla revoca e, nel caso, era stato utilizzato dalla Corte territoriale come elemento argomentativo per dimostrare la protrazione delle condotte fino alla dichiarazione di fallimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3

    Disciplina i presupposti per la conservazione o la revoca dell'indulto: il beneficiario non deve commettere, entro il termine stabilito (quinquennio decorso dall'entrata in vigore), reati non lievi o non colposi che giustifichino la revoca del beneficio; la Corte ha applicato la norma per statuire la revoca in presenza di un nuovo delitto non colposo commesso nel periodo utile.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e 223

    Il reato di bancarotta si considera consumato con la sentenza dichiarativa di fallimento; pertanto la data della pronuncia di fallimento è il momento da prendere in considerazione ai fini dell'applicabilità o della revoca dell'indulto.

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    Per la valutazione della soglia di sbarramento dell'indulto, l'aumento di pena per continuazione va escluso e si deve fare riferimento alla pena relativa alla più grave delle fattispecie unite in continuazione.

  • art. 219 legge fallimentare

    Prevede un aumento di pena in caso di continuazione delle fattispecie fallimentari; la Corte ha richiamato questa norma nel discutere l'aumento sanzionatorio connesso alla continuazione fallimentare.

  • art. 64, comma 1 c.p.

    Consente un aumento sulla pena base fino a un terzo per talune ipotesi di continuazione; citata dalla difesa e discussa nel calcolo della pena ma non idonea a escludere l'applicabilità della revoca.

  • art. 63, comma 4 c.p.

    Criterio mitigatore applicabile in presenza di specifiche circostanze, rilevato in sede di merito nella determinazione della pena definitiva ma non ostativo della valutazione prevista per la revoca dell'indulto.

  • art. 99, comma 2 c.p.

    Regola la recidiva specifica quale circostanza aggravante; anch'essa rilevata nel computo delle circostanze in sede di merito.

Massime di principio

  • Per i reati di bancarotta la consumazione si identifica con la data della sentenza dichiarativa di fallimento: pertanto, anche se le condotte materiale si sono svolte prima, l'evento commissivo può ricadere temporalmente nell'intervallo rilevante per misure come l'indulto.
  • Ai fini della revoca dell'indulto, in caso di pluralità di reati unificati in continuazione non conta la pena complessiva inflitta ma la pena relativa al reato più grave, escludendo l'aumento per continuazione (art. 81 c.p.).
  • La distinzione tra reato colposo e non colposo è cruciale: l'indulto può essere revocato se è stato commesso, nel periodo previsto, un nuovo reato non colposo rientrante nelle fattispecie ostative previste dalla norma sull'indulto.
  • Le eccezioni difensive basate sulla necessità di aver previamente 'riparato' il danno non trovano autonoma base normativa per impedire la revoca dell'indulto; eventuali dichiarazioni sulla riparazione possono essere valutate solo come elementi fattuali nella dinamica del reato.
  • In difesa, verificare con attenzione: a) la data della sentenza dichiarativa di fallimento, b) quale specifica fattispecie è stata individuata come piu grave nel giudizio di merito, c) se la pena considerata per la revoca esclude gli aumenti per continuazione e d) la qualificazione colposa/non colposa del nuovo fatto.

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