Sentenza n. 677/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura aperta europea per l’affidamento quadriennale dei servizi di spazzamento, pulizia e disinfezione delle aree portuali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, disposta per il mancato corretto caricamento e la mancata validazione dell’offerta economica sulla piattaforma Net4Market; impugnati anche i verbali di gara n. 4 del 19 marzo 2026 e n. 5 del 26 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione comunicata il 26 marzo 2026, deducendo tre gruppi di censure. In primo luogo, ha sostenuto che la piattaforma non consentiva inizialmente il caricamento dell’offerta economica nella sezione dedicata e che la stazione appaltante aveva abilitato tale sezione soltanto alle ore 11:20 del 16 febbraio 2026, quaranta minuti prima della scadenza; nonostante le segnalazioni del problema e il caricamento dei documenti nelle sezioni allora disponibili, l’esclusione avrebbe quindi violato il termine minimo di gara e i principi di partecipazione e concorrenza. In secondo luogo, ha dedotto che, a fronte del malfunzionamento, l’amministrazione avrebbe dovuto prorogare o riaprire i termini, oppure rimetterla in termini, contestando che fosse provata la mancata conferma dell’offerta. In terzo luogo, ha affermato di avere completato il caricamento e ricevuto le PEC di conferma; l’eventuale successiva eliminazione della conferma sarebbe dipesa da un malfunzionamento della piattaforma, non imputabile all’operatore, e non avrebbe potuto giustificare l’esclusione. Con i motivi aggiunti notificati il 14 maggio e depositati il 15 maggio 2026, sulla base dell’analisi dei file di log, la ricorrente ha ulteriormente sostenuto che l’offerta era stata confermata alle 11:46:14 e che alle 11:49:00 un evento anomalo del sistema ne aveva annullato la conferma; ha contestato l’istruttoria svolta dalla stazione appaltante e la mancata dimostrazione che l’evento fosse riconducibile a una propria azione. Il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 maggio 2026 è stato invece dichiarato inammissibile.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza dell’Autorità di rinvio dell’udienza, non ricorrendo i casi eccezionali previsti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.: la necessità di acquisire dall’amministrazione documenti sulle fasi successive della gara non giustificava il differimento, poiché la documentazione poteva essere depositata nei termini processuali. Nel merito, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti notificati il 14 maggio e depositati il 15 maggio 2026. L’esclusione si fondava sulla presunta mancata conferma dell’offerta, ma tale circostanza non è stata provata. È rimasta parimenti indimostrata la tesi difensiva secondo cui l’operatore avrebbe caricato un ulteriore documento dopo la PEC di conferma, causando la rimozione della validazione: la stazione appaltante non ha collegato tale rimozione a specifici file di log o a una successiva azione dell’utente. Il principio di prova tecnica della ricorrente, non contestato nel suo contenuto, indicava invece che l’offerta era stata acquisita con esito positivo alle 11:46:14 e che, 166 secondi dopo, si era verificato un evento anomalo non raggiungibile attraverso una normale operazione dell’utente e non accompagnato da una PEC di annullamento. In applicazione dell’art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023, l’amministrazione avrebbe dovuto assicurare la partecipazione e prorogare il termine per consentire la presentazione dell’offerta; l’esclusione è stata quindi annullata, insieme ai verbali di gara n. 4 del 19 marzo 2026 e n. 5 del 26 marzo 2026, nei limiti dell’interesse della ricorrente. Il TAR non ha provveduto sulla domanda di inefficacia del contratto, non essendo documentati né l’aggiudicazione alla controinteressata né la stipula. Le spese sono state compensate con l’Autorità costituita e dichiarate irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita. La pronuncia non chiarisce l’esito della censura autonoma relativa al termine minimo di gara né dei motivi aggiunti depositati il 12 maggio, questi ultimi dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
La stazione appaltante deve garantire la partecipazione in caso di malfunzionamento della piattaforma e, nel caso concreto, avrebbe dovuto prorogare il termine per consentire alla ricorrente di presentare l’offerta.
Nella specie, la motivazione indicata nella istanza di rinvio non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento, trattandosi della mera esigenza di interloquire con l’Autorità patrocinata e di depositare in giudizio la documentazione relativa alle ulteriori fasi di gara, e che parte resistente avrebbe potuto depositare nei termini (peraltro dimidiati) previsti dall’art. 73 c.p.a. (in combinato disposto con l’art. 119 c.p.a.).
Il rinvio dell’udienza è ammesso solo nei casi eccezionali previsti dalla disposizione; non basta l’esigenza della parte pubblica di acquisire o depositare documenti che avrebbe potuto produrre nei termini processuali.
Massime di principio
- Quando il malfunzionamento di una piattaforma di approvvigionamento digitale impedisce o compromette la presentazione dell’offerta, la stazione appaltante deve assicurare la partecipazione e adottare misure correttive proporzionate, tra cui la sospensione o la proroga del termine.
- Se l’amministrazione non prova, attraverso elementi tecnici riferibili ai file di log, che l’invalidazione o la rimozione della conferma dell’offerta dipende da una successiva azione dell’operatore, l’esclusione basata sulla mancata validazione non può ritenersi giustificata quando gli elementi disponibili attestano un’anomalia del sistema.
- La documentazione tecnica della piattaforma è rilevante per accertare le operazioni compiute e il corretto funzionamento del sistema; la stazione appaltante, che gestisce la procedura tramite la piattaforma, deve allegare e provare gli elementi tecnici posti a fondamento dell’esclusione.
- La motivazione del provvedimento di esclusione non può essere integrata postumamente in giudizio con una diversa ricostruzione dei fatti non provata e non esplicitata nell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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