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Sentenza

Sentenza n. 8430/2026 - Roma, Sezione 1T

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via pec in data 8 gennaio 2026 e ricevuta in pari data dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

Giustizia amministrativa202602564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa allo stato e alle ragioni del ritardo nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC l'8 gennaio 2026 e ricevuta dalla Commissione territoriale nella stessa data. L'istanza era diretta a conoscere lo stato del procedimento e le ragioni dell'inerzia o del ritardo nella definizione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, presentata il 7 marzo 2024. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato che il titolo di soggiorno era stato consegnato all'interessato l'11 marzo 2026; il ricorrente ha confermato la circostanza e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto sia dell'avvenuta consegna del titolo di soggiorno richiesto sia della dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio relativo all'istanza di accesso. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, con salva rifusione dell'importo del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela contro il silenzio sulle istanze di accesso; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nel definire il giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., sopravviene una circostanza che elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione, e il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione del procedimento amministrativo sottostante alla richiesta di accesso può determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio promosso contro il silenzio sull'istanza di accesso, se il ricorrente conferma espressamente tale sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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