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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11648/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso sul trattamento sanzionatorio. Con unico motivo ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice e che la valutazione di colpevolezza e di pena era fondata su mere ipotesi investigative prive di riscontro oggettivo. Il ricorso mirava all'annullamento della sentenza impugnata, contestando anche la dosimetria della pena, nonostante la Corte d'appello avesse confermato la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e avesse comunque motivato sul discostamento dal minimo edittale per la reiterazione della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, fosse sostanzialmente riproduttivo di censure già vagliate e disattese nei gradi di merito, non contenesse una critica analitica della decisione, e tendesse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto immune da vizi la motivazione sulla pena, perché coerente, logica e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto della critica alle valutazioni probatorie, per ribadire che in cassazione non è consentita una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa delle risultanze processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, chieda una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali, poiché tale attività appartiene al giudizio di merito.
  • La doglianza sulla determinazione della pena è scrutinabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece insindacabile una motivazione che sia coerente, sufficiente e giuridicamente corretta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice deve applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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